La fissazione dell’udienza di merito serve la tutela cautelare in materia di revoca del porto d’armi (TAR Calabria n. 186 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. può essere definita senza necessità di una pronuncia prognostica sull’esito del ricorso quando le esigenze del ricorrente siano tutelabili attraverso la celere fissazione dell’udienza pubblica di merito, ai sensi del comma 10 della medesima disposizione. In tale evenienza il giudice amministrativo adotta una misura di carattere ordinatorio, funzionale alla sollecita definizione del giudizio, e provvede alla compensazione delle spese della fase cautelare, senza statuire sulla fondatezza, anche solo sommaria, della domanda di annullamento.
Il Fatto
Un soggetto titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia impugnava dinanzi al TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, il decreto con cui il Questore aveva respinto la sua istanza di riesame e di annullamento in autotutela del precedente provvedimento di revoca della licenza, risalente all’anno 2020. L’atto di impugnazione era esteso al preavviso di diniego, al rifiuto dell’accesso agli atti e all’originario decreto di revoca, notificato nel mese di dicembre 2020.
Il ricorrente chiedeva, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Reggio Calabria, contestando la fondatezza delle censure e chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, valutata la domanda cautelare nella camera di consiglio del 2 settembre 2026, ha ritenuto che le esigenze prospettate dalla parte ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate non già mediante una pronuncia di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, bensì tramite l’adozione di una misura diversa e meno invasiva. L’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. consente infatti al giudice di disporre, in luogo della misura cautelare tipica, la fissazione della udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso, quando la sollecita definizione del giudizio appaia idonea a garantire una tutela piena ed effettiva alla parte istante.
La scelta del Collegio si inserisce nella consolidata prassi giurisprudenziale che valorizza la funzione acceleratoria del giudizio cautelare, trasformando la fase incidentale in uno strumento di anticipazione della trattazione di merito. La fissazione dell’udienza pubblica, in luogo della sospensiva, presuppone che la controversia non presenti profili di pregiudizio irreparabile o di urgenza tale da richiedere una tutela immediata e che la questione, per la sua complessità, sia opportunamente riservata alla decisione di merito.
Nel caso di specie, il Tribunale ha fissato l’udienza pubblica del 24 febbraio 2027 per la trattazione del ricorso, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare in ragione delle circostanze della controversia. La decisione di compensare le spese riflette la particolarità della vicenda e la natura interlocutoria della pronuncia, che non si è espressa in alcun modo sulla fondatezza delle censure proposte.
Le esigenze di tutela della riservatezza hanno infine indotto il Tribunale a disporre, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento UE 2016/679, l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
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Nota della Redazione
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