Revisione prezzi nei contratti Consip: il diritto sorge dall’affidamento, non dalla determinazione amministrativa (TAR Puglia n. 336 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di revisione periodica del prezzo nei contratti pubblici di servizi e forniture, ex art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, ha natura imperativa: essa si inserisce automaticamente nei contratti e non può essere derogata in via pattizia. Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a tale clausola, sia in ordine all’an che al quantum della revisione. Nell’appalto di servizi a esecuzione periodica o continuata, il diritto alla revisione dei prezzi sorge in capo all’appaltatore a partire dal secondo anno di attività, in base alla disciplina della lex specialis che prevede l’aggiornamento dei corrispettivi in misura pari al 100% della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo. Gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 decorrono solo dalla pubblicazione della sentenza che ha accertato il diritto, non già dalla scadenza dei corrispettivi revisionali, atteso che prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso non può configurarsi alcuna mora.
Il Fatto
La società ricorrente, affidataria di una convenzione Consip per i servizi di pulizia delle scuole, aveva stipulato un Ordinativo Principale di Fornitura con un istituto scolastico. Il contratto prevedeva, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della Convenzione Consip e dell’art. 9.4 del Capitolato tecnico, l’aggiornamento annuale del canone.
L’amministrazione scolastica respingeva la fattura emessa per la revisione dei prezzi nel periodo settembre 2018 – febbraio 2020, negando il proprio debito. La società ricorreva quindi al TAR chiedendo l’accertamento del diritto alla revisione prezzi, l’annullamento del diniego e la condanna al pagamento dell’importo di € 11.112,00 oltre IVA e interessi.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., richiamando la pronuncia del Consiglio di Stato n. 4655 del 2025 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite che attribuisce al G.A. le controversie sia sull’an che sul quantum della revisione prezzi.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 impone in via imperativa la clausola di revisione periodica nei contratti ad esecuzione continuata. Il Collegio ha rilevato che la disciplina speciale prevale sull’art. 1664 cod. civ. e che la nullità di eventuali clausole difformi non travolge l’intero contratto.
Applicando la lex specialis di gara, il TAR ha accertato la spettanza del compenso revisionale in misura pari al 100% della variazione ISTAT, decorrente dal secondo anno di attività, e ha riconosciuto il diritto della società alla revisione prezzi per il periodo settembre 2018 – febbraio 2020.
Quanto agli interessi moratori, la Corte ha accolto solo parzialmente la domanda. Ha escluso la decorrenza dalla scadenza dei corrispettivi, ritenendo che prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso non maturi alcuna mora ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. Il diritto agli interessi è stato riconosciuto solo dalla pubblicazione della sentenza, con conseguente accoglimento parziale del ricorso e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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