Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per carta elettronica docente (TAR Campania n. 1110 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato amministrativo, il giudice, accertata la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, ordina all’amministrazione inadempiente di dare esecuzione alle statuizioni entro un termine perentorio e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta. La richiesta di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a. va respinta quando la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrano le altre ragioni ostative che, secondo l’Adunanza Plenaria n. 15/2014, legittimano il diniego della sanzione. Il giudice dell’ottemperanza dispone di ampio potere discrezionale nella valutazione delle esimenti e nella determinazione dell’importo.

Il Fatto

La ricorrente ha agito ex art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio della carta elettronica del docente, disciplinato dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con condanna dell’amministrazione all’attivazione per l’importo di 1.500,00 euro.

La ricorrente ha dedotto la notificazione del titolo e l’avvenuto passaggio in giudicato, il decorso del termine di centoventi giorni e la mancata ottemperanza. L’amministrazione si è costituita senza svolgere difese. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla documentazione prodotta, dalla quale emerge il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla Cancelleria. È altresì provata l’esecuzione della notificazione del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996.

Le statuizioni del dispositivo non hanno ricevuto esecuzione, poiché l’amministrazione non ha provato l’avvenuto riconoscimento in favore della ricorrente della carta elettronica del docente. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere all’attivazione entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario è tenuto a insediarsi su richiesta della parte ricorrente, attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, e a provvedere entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il Collegio precisa che il commissario deve procedere all’allocazione della somma in bilancio, all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché al reperimento materiale della somma.

Il Tribunale sottolinea che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 15/2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a. ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, spettando al giudice dell’ottemperanza verificare se le circostanze addotte dal debitore pubblico assumano rilievo. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna dell’amministrazione all’astreinte. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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