| 

Revoca licenza ex art. 88 TULPS per violazioni contributive definitive: la rateizzazione non neutralizza l’accertamento (TAR Sardegna n. 989 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 30, comma 1, del d.l. n. 124/2019 vieta la titolarità o conduzione di esercizi di gioco pubblico a operatori economici che abbiano commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi di pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, ai sensi dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016. Tale preclusione non è superata dalla circostanza che il debito sia stato successivamente ammesso a rateizzazione o definizione agevolata, né dalla sopravvenuta esibizione di un DURC regolare, che certifica l’originaria irregolarità e non può operare come sanatoria ex post. La valutazione di affidabilità del titolare di licenza di polizia ex art. 88 TULPS è connessa al requisito di cui all’art. 11 TULPS e postula un apprezzamento discrezionale che non si limita alla solidità patrimoniale ma investe l’osservanza degli obblighi fiscali e contributivi.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 TULPS per la raccolta di scommesse, ha impugnato la determinazione con cui il Questore ne ha disposto la revoca, sulla base di gravi irregolarità contributive accertate tramite verifiche INPS e INAIL, per un importo complessivo superiore a novantamila euro. L’Amministrazione ha ritenuto che tali violazioni, in quanto definitivamente accertate, impedissero di valutare positivamente il requisito di affidabilità del legale rappresentante, necessario per la titolarità delle licenze di polizia.

La società ha dedotto quattro motivi di ricorso, incentrati sulla mancata definitività degli accertamenti, sul difetto di istruttoria e contraddittorio, sulla sproporzione della misura e sull’illegittima estensione della revoca all’attività di somministrazione, avendo comunicato verbalmente l’obbligo di chiusura anche del bar. Respinta l’istanza cautelare in primo grado e confermata dal Consiglio di Stato, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 24 giugno 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rigettato i primi tre motivi, esaminati congiuntamente, muovendo dal dato che la stessa ricorrente aveva riconosciuto la definitività degli accertamenti. Ha quindi richiamato il proprio precedente del 5 maggio 2026, n. 762, secondo cui l’accumulo di ingenti debiti può fondare un giudizio di inaffidabilità dell’operatore, essendo il potere in esame di natura discrezionale e volto a verificare l’affidabilità fiscale e professionale, non già la mera adeguatezza patrimoniale.

La Corte ha escluso che la rateizzazione del debito o l’adesione a strumenti di definizione agevolata possano neutralizzare le violazioni già definitivamente accertate, in coerenza con la giurisprudenza del Consiglio di Stato che non circoscrive temporalmente gli effetti della preclusione. Ha inoltre precisato che il sopravvenuto DURC regolare, depositato in giudizio, è elemento neutro rispetto alla valutazione di affidabilità compiuta dall’Amministrazione: esso certifica l’originaria irregolarità e non può essere invocato come sanatoria ex post.

Quanto al contraddittorio procedimentale, la Corte ha ritenuto integro il procedimento, essendo stata inviata la comunicazione di avvio, senza che possano rilevare in giudizio le ragioni della mancata presentazione di memorie difensive. Ha altresì escluso il difetto di proporzionalità, non essendo individuabili misure alternative meno afflittive, alla luce del quadro normativo applicabile.

Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la dedotta comunicazione verbale di chiusura dell’attività di bar non emergeva dall’atto impugnato né dagli atti di causa, non potendosi apprezzare alcuna lesività attuale e concreta. La Corte ha comunque chiarito che la licenza ex art. 86 TULPS è distinta da quella ex art. 88 TULPS e che il provvedimento impugnato, legittimamente, limita la revoca a quest’ultima.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *