Redditi esteri: la presunzione legale non è retroattiva ma non esclude le presunzioni semplici (Cass. civ. Sez. 5 n. 134 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione di evasione di cui all’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009, conv. con modif. dalla l. n. 102/2009, ha natura sostanziale e non è retroattiva; le disposizioni sul raddoppio dei termini di accertamento di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo hanno invece natura procedimentale e soggiacciono al principio tempus regit actum. L’inapplicabilità ratione temporis della presunzione legale non preclude all’Amministrazione finanziaria di fondare l’accertamento sui medesimi fatti (detenzione occulta di attività finanziarie in Paesi a fiscalità privilegiata) quali presunzioni semplici, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2729 c.c., sempre che ricorrano i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il raddoppio dei termini si applica anche ai periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore della norma, purché i termini ordinari non fossero già scaduti, indipendentemente dall’applicabilità della presunzione legale.
Il Fatto
A seguito di verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria accertava che il contribuente aveva detenuto attività finanziarie in un Paese a regime fiscale privilegiato, omettendo la compilazione del Quadro RW. L’avviso di accertamento, emesso per l’anno d’imposta 2006, si fondava sugli investimenti esteri e sul versamento di contanti su un conto acceso all’estero. Il contribuente impugnava l’atto, sostenendo l’irretroattività della presunzione legale introdotta dall’art. 12 d.l. n. 78/2009; la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione tributaria regionale, con la sentenza impugnata, rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, lamentando l’error in iudicando per non aver la sentenza valutato gli elementi indiziari offerti a sostegno della rettifica; il contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale sulle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso principale. Ha richiamato il principio consolidato per cui la presunzione legale di evasione di cui all’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 ha natura sostanziale e non è retroattiva, mentre le disposizioni sul raddoppio dei termini di cui ai commi 2-bis e 2-ter hanno natura procedimentale e soggiacciono al principio tempus regit actum. Il raddoppio dei termini si applica anche ai periodi d’imposta anteriori all’entrata in vigore della norma, purché i termini ordinari non siano già scaduti, sia che l’accertamento poggi sulla presunzione legale sia che si avvalga di presunzioni semplici.
La Corte ha quindi chiarito che l’inapplicabilità della presunzione legale non esaurisce la valutazione sulla legittimità della ripresa fiscale: l’Amministrazione finanziaria può fondare l’accertamento sui medesimi fatti — la detenzione occulta di attività finanziarie in Paesi a fiscalità privilegiata — sub specie di presunzione semplice, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2729 c.c.
La Corte ha ritenuto che il giudice di appello, avendo escluso l’applicabilità della presunzione legale, abbia omesso di verificare se gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio fossero dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; tale omissione integra la violazione di legge denunciata. Ha inoltre dichiarato inammissibile, in quanto questione nuova, l’eccezione del contribuente circa la decadenza per tardività dell’accertamento, comunque infondata nel merito alla luce della natura procedimentale del raddoppio dei termini. Accolto il ricorso principale, il ricorso incidentale sulle spese è rimasto assorbito, con cassazione della sentenza e rinvio al giudice a quo per un nuovo esame.
Nota della Redazione
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