Agevolazioni prima casa e mancato trasferimento della residenza per causa non imputabile (Cass. civ. Sez. V n. 21112 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, il beneficio fiscale della prima casa, al di là dell’ipotesi connessa all’attività lavorativa esercitata, spetta esclusivamente al soggetto che abbia trasferito la residenza anagrafica nel comune in cui ha acquistato l’immobile entro il termine di decadenza previsto dalla legge. Qualora l’effettivo trasferimento non risulti, il contribuente conserva il beneficio solo se, avendo proposto nei termini istanza di aggiornamento dei registri anagrafici comunali, il procedimento non sia ancora ultimato per fatto a lui non imputabile o si sia chiuso con un diniego. Il trasferimento deve avvenire entro diciotto mesi dall’atto di compravendita, salva la ricorrenza di una forza maggiore sopravvenuta alla stipula, ravvisabile a fronte di un impedimento oggettivo connotato da non imputabilità, anche a titolo di colpa, inevitabilità e imprevedibilità dell’evento.
Il Fatto
Il contribuente acquistava un immobile con le agevolazioni prima casa. L’Agenzia delle Entrate negava il beneficio assumendo l’omesso trasferimento della residenza dal comune di originaria dimora a quello di ubicazione dell’appartamento acquistato.
La CTP rigettava il ricorso. La CTR dell’Abruzzo, ritenuto tempestivo l’appello, lo rigettava nel merito, considerando non rispettato l’impegno di trasferire la residenza entro diciotto mesi dall’acquisto e irrilevanti le dedotte lungaggini burocratiche. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile in via preliminare: il contribuente ha omesso di esporre, sia pure sinteticamente, i fatti di causa, non indicando le ragioni poste a base delle decisioni di primo e secondo grado né le doglianze specificamente mosse avverso le stesse.
Il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non aver indicato le norme di diritto su cui si fonderebbe, e comunque infondato. La Corte ribadisce che, in tema di imposta di registro, il beneficio prima casa postula, in caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell’acquirente, il trasferimento della residenza entro diciotto mesi, salva la ricorrenza di una forza maggiore sopravvenuta alla stipula, ravvisabile a fronte di impedimento oggettivo caratterizzato da non imputabilità, anche a titolo di colpa, inevitabilità e imprevedibilità dell’evento.
Sul punto la Corte richiama i propri precedenti: Sez. V n. 667 del 12/01/2023, Sez. 6-5 n. 28838 del 08/11/2019, Sez. 6-5 n. 1588 del 23/01/2018, Sez. 6-5 n. 26328 del 19/10/2018 e Sez. Un. n. 8094 del 2020. Ne deriva che assumono rilievo i soli impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili. Nel caso concreto il ricorrente, a parte una diffida non trascritta e che presuppone comunque l’avvenuto, sia pur tardivo, trasferimento, si è limitato a depositare una querela di falso avente altro oggetto, senza dedurre gli elementi dai quali desumere la non imputabilità dell’omesso o tardivo trasferimento.
Il secondo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 221 cod. proc. civ., è inammissibile. La Corte ricorda che il ricorso per cassazione deve articolarsi in motivi riconducibili in modo immediato e inequivocabile a una delle ragioni dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., pur senza formule sacramentali. Inoltre il ricorrente non ha trascritto la querela nei passaggi significativi e agli atti risulta una querela avente ad oggetto altro documento.
Il terzo motivo, che denuncia l’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. sulla querela di falso, è parimenti inammissibile, perché la querela aveva ad oggetto un atto diverso. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, con l’ulteriore importo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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