Procura per l’ottemperanza viziata: inammissibilità del ricorso per difetto di procura ad litem (TAR Sardegna n. 866 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. è inammissibile quando la procura ad litem depositata nel fascicolo processuale risulti rilasciata per un diverso giudizio, non essendo la stessa idonea a legittimare la proposizione del giudizio volto all’esecuzione del giudicato. La procura speciale viziata è nulla ed insanabile, in quanto l’art. 182 cod. proc. civ. non è applicabile al processo amministrativo. L’eventuale sanatoria, pertanto, non può operare, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Un docente a tempo determinato, già vittorioso in primo grado dinanzi al Tribunale di Cagliari in una controversia concernente il riconoscimento della carta elettronica del docente, agiva dinanzi al TAR per l’ottemperanza al giudicato. Il ricorrente lamentava che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza, nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nella domanda, chiedeva la condanna dell’Amministrazione a provvedere e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, oltre al pagamento di una somma a titolo di astreinte e alla rifusione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato che la procura ad litem depositata nel fascicolo processuale risultava rilasciata per un diverso giudizio, precisamente per il riconoscimento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, e non anche per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro. Tale circostanza, emersa dall’esame degli atti, ha indotto il Collegio a verificare d’ufficio la regolarità della costituzione in giudizio del ricorrente.

Il Collegio ha quindi richiamato l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui al processo amministrativo non si applica il meccanismo sanatorio previsto dall’art. 182 cod. proc. civ.. Ne deriva l’assoluta insanabilità della procura speciale affetta da vizio, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso. La pronuncia si pone in continuità con il principio per cui la procura alle liti costituisce requisito essenziale della domanda, la cui mancanza o nullità non può essere sanata successivamente.

Pur avendo l’Amministrazione depositato un atto di mera forma, il TAR ha compensato le spese del giudizio, considerando la natura formale della costituzione del Ministero. La decisione conferma la centralità del controllo sulla validità della procura quale presupposto processuale, la cui verifica deve essere compiuta dal giudice anche in assenza di eccezione di parte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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