Fotovoltaico in area agricola: legittimo il diniego per incompatibilità paesaggistica (Cons. Stato n. 6254 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata inclusione di un’area tra quelle qualificate come idonee ai sensi dell’art. 20, comma 7, del d.lgs. n. 199 del 2021 non costituisce, di per sé sola, motivo ostativo all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ma non impedisce all’amministrazione di accertare, all’esito di una compiuta istruttoria, la concreta incompatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici, ambientali, agricoli e territoriali coinvolti, purché la valutazione sia sorretta da adeguata motivazione. Il favor legislativo ed eurounitario per la diffusione delle energie rinnovabili non introduce alcuna generalizzata prevalenza dell’interesse energetico su quello paesaggistico, configurando il legislatore statale un sistema fondato sul necessario bilanciamento di interessi pubblici entrambi di rango primario. Le prescrizioni dei piani paesaggistici regionali conservano piena efficacia conformativa ai sensi dell’art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 e vincolano anche gli interventi destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali resta limitato alla verifica della logicità, della coerenza dell’iter istruttorio e della non manifesta irragionevolezza delle conclusioni raggiunte, senza sostituzione di un apprezzamento tecnico ad un altro ugualmente plausibile.
Il Fatto
La società appellante ha presentato alla Provincia di Brindisi, nel febbraio 2021, istanza ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale, relativo ad un impianto fotovoltaico denominato “Fattoria Solare Polidoro”, di potenza di immissione pari a 5,50 MW, comprensivo delle opere di connessione alla rete elettrica. Contestualmente ha chiesto l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.
All’esito della conferenza di servizi del 3 novembre 2021 è stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale, con particolare riguardo alla tutela del paesaggio e all’utilizzazione delle aree agricole. La Provincia, con determinazione dirigenziale n. 4 del 19 gennaio 2022, ha negato il rilascio del PAUR. Il ricorso della società è stato respinto dal TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, con la sentenza qui appellata. La società ha proposto appello, chiedendone la riforma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale devoluta dall’appellante: se il diniego provinciale sia fondato su un automatismo vietato dalla legge, secondo cui, nelle more dell’individuazione delle aree idonee, la realizzazione di impianti fotovoltaici sarebbe preclusa nelle aree agricole diverse da quelle espressamente indicate dal legislatore. La risposta del Consiglio di Stato è negativa sul piano ricostruttivo.
La sentenza di primo grado non ha omesso la pronuncia dedotta: essa ha chiarito che il diniego non trova fondamento nella sola circostanza che l’area non rientri tra quelle qualificate come idonee, bensì in una pluralità di autonome valutazioni di incompatibilità paesaggistica, ambientale e agricola, ciascuna idonea, di per sé sola, a sorreggere il provvedimento. L’art. 20, comma 7, vieta che la sola mancata inclusione dell’area tra quelle idonee costituisca motivo ostativo, ma non impedisce all’amministrazione di accertare la concreta incompatibilità dell’intervento con i valori coinvolti.
Nel merito, il provvedimento si fonda su una motivazione articolata: l’impianto interessa un’area caratterizzata da produzioni agricole di qualità, con conseguente sottrazione di suolo agricolo destinato a produzioni identitarie, in contrasto con i principi richiamati dall’art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003. Sotto il profilo paesaggistico, gli organi regionali hanno rilevato interferenze con le componenti disciplinate dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, con fenomeni di frammentazione degli habitat e alterazione della trama agraria storica.
Assume rilievo decisivo la verificazione disposta in corso di giudizio, che ha confermato come l’indice di pressione cumulativa dell’area raggiunga il valore del 14,32%, superiore alla soglia del 3% individuata dalla disciplina regionale, e che il tracciato del cavidotto attraversa il buffer del bene paesaggistico “Fosso Canale”, in contrasto con le prescrizioni del Piano. L’opera, quindi, va valutata nella sua interezza, senza artificiose frammentazioni.
Quanto alle censure sull’istruttoria, il Collegio ritiene che il procedimento si sia sviluppato attraverso l’acquisizione dei pareri delle amministrazioni competenti, lo svolgimento della conferenza di servizi e il contraddittorio ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Il diniego non esprime un’indiscriminata preclusione allo sviluppo delle fonti rinnovabili, ma il legittimo esercizio della discrezionalità tecnico-amministrativa, sorretto da istruttoria approfondita e da motivazione puntuale. L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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