Daspo urbano legittimo anche su sola denuncia per rissa aggravata (TAR Lazio n. 1096 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il daspo urbano di cui all’art. 13-bis d.l. n. 14/2017, convertito dalla legge n. 48/2017, può essere adottato dal Questore sulla base della sola denuncia per uno dei reati presupposto, senza attendere l’esito del procedimento penale. Il giudizio di pericolo per la sicurezza non richiede la certezza della commissione del reato, ma una valutazione secondo la logica del più probabile che non, fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti. Le misure di prevenzione mirano a prevenire e non a reprimere: sono sufficienti anche meri indizi, purché idonei a fondare il convincimento dell’autorità di polizia. Il destinatario che si limiti a contestazioni generiche non supera il vaglio istruttorio del provvedimento questorile.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Latina gli ha vietato l’accesso e lo stazionamento, per due anni, in locali pubblici e di intrattenimento specificamente individuati. Il divieto si fonda su una comunicazione di notizia di reato: il ricorrente risulta indagato per rissa aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, fatti verificatisi davanti a un pubblico esercizio e, in un secondo episodio, negli uffici del Commissariato.

Il ricorrente deduce un unico motivo: violazione dell’art. 13-bis legge n. 48/2017, eccesso di potere e travisamento dei fatti. Sostiene che il provvedimento sarebbe stato emesso sulla sola notizia di reato, in assenza dei presupposti applicativi, e che la vicenda non integrerebbe gravi disordini. In fase cautelare il Tribunale sospende l’efficacia del provvedimento limitatamente alle modalità applicative.

La Motivazione della Corte

Al merito il ricorso è infondato. Il Collegio ricostruisce la fattispecie normativa e individua due condizioni per l’adozione della misura: la denuncia del destinatario, negli ultimi tre anni, per uno dei reati elencati; e la valutazione che dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza.

Il primo requisito è soddisfatto: il ricorrente è stato denunciato per rissa aggravata e per i reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., espressamente richiamati dalla norma. La censura sulla necessità di attendere l’esito del procedimento penale è respinta in radice: la legge richiede la denuncia, non la condanna.

Quanto al secondo requisito, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui, per il daspo come per tutto il diritto amministrativo della prevenzione, vale la logica del più probabile che non. Non serve la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una dimostrazione fondata su elementi gravi, precisi e concordanti. Le misure di prevenzione hanno scopo preventivo e non repressivo, sicché il giudizio di pericolosità sociale si accontenta anche di meri sospetti. Il Collegio cita Cons. Stato, Sez. III, n. 866 del 2019 e una pronuncia della stessa Sezione del 2019.

Nel caso concreto la partecipazione del ricorrente ai fatti non è contestata: egli era presente alla prima rissa e ha sferrato un calcio nel corso della seconda. Il provvedimento descrive analiticamente la condotta attiva, mentre il ricorrente oppone contestazioni generiche e formali, senza allegare alcuna circostanza idonea a smentire la ricostruzione questorile.

Infine, le modalità applicative non presentano profili di irragionevolezza. Il divieto riguarda locali individuati in vie specifiche e non il transito, così che la libertà di movimento non risulta eccessivamente compressa; la durata di due anni è quella mediana nel range da uno a tre anni previsto dal comma 2 dell’art. 13-bis. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese. Il Collegio dispone inoltre, ai fini della liquidazione del compenso al difensore in gratuito patrocinio, il deposito della documentazione reddituale mancante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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