Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro: il TAR ordina il pagamento dell’indennità per ferie non godute (TAR Sardegna n. 852 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il TAR può sindacare la mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. La nomina del commissario ad acta, disposta sin d’ora ex art. 114, comma 4, cod. proc. amm., presuppone la verifica dell’inadempimento dell’Amministrazione e mira a garantire l’effettività della tutela, dovendo il commissario provvedere alla liquidazione delle somme dovute entro un termine fissato dalla sentenza.

Il Fatto

La ricorrente, lavoratrice del comparto scuola, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, per un importo di euro 4.694,39, oltre accessori. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata con formula esecutiva nel giugno 2025.

A fronte del perdurante inadempimento dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di conformarsi al giudicato e che, in caso di ulteriore inottemperanza, fosse nominato un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale amministrativo ha preliminarmente verificato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso, accertando l’avvenuta notificazione della sentenza del giudice ordinario da parte della ricorrente.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’accertato inadempimento ha integrato i presupposti per l’accoglimento della domanda, con conseguente dichiarazione dell’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del Lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della decisione.

Per il caso di perdurante inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella figura del Dirigente Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che dovrà provvedere alla liquidazione delle somme entro i successivi trenta giorni.

La pronuncia ha altresì liquidato le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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