Carenza sopravvenuta di interesse determina improcedibilità del ricorso (TAR Sardegna n. 549 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, intervenuta nelle more del giudizio e ritualmente rappresentata dalla parte ricorrente, determina la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, senza che occorra esaminare i motivi di censura proposti. La regolamentazione delle spese di lite, in tale evenienza, può essere demandata alla compensazione quando la parte resistente si sia costituita solo dopo aver appreso della sopravvenuta carenza di interesse, non avendo in tal modo svolto alcuna attività difensiva nel merito della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, relativo all’espropriazione connessa al procedimento di Autorizzazione Unica per la variante di un provvedimento rilasciato in favore di una società per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico e relative opere infrastrutturali. Il ricorso era proposto dinanzi al TAR Sardegna, che aveva fissato l’udienza di trattazione in una delle udienze straordinarie di smaltimento dell’arretrato. Nelle more del giudizio, la società ricorrente depositava una memoria con cui rappresentava espressamente il venir meno dell’interesse alla decisione del gravame. Si costituiva soltanto il Comune interessato, il quale, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse, insisteva comunque per la liquidazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, in ragione del venir meno dell’interesse alla decisione, il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile, conformemente al principio per cui l’improcedibilità consegue alla sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente non abbia più alcun vantaggio concreto dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Collegio ha ritenuto di disporne la compensazione, valorizzando la circostanza della tardiva costituzione del Comune resistente: essendosi costituito solo in data successiva alla memoria di parte ricorrente con cui era stata rappresentata la sopravvenuta carenza di interesse, il Comune non aveva svolto alcuna attività difensiva nel merito della controversia. Tale circostanza, unita al fatto che la sopravvenienza non era addebitabile alle parti, ha giustificato la deroga al criterio generale della soccombenza.
In definitiva, il ricorso è stato dichiarato improcedibile con compensazione delle spese di giudizio, senza alcuna pronuncia nel merito delle censure dedotte.
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Nota della Redazione
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