DUA stagionale e sopravvenuta carenza d’interesse: improcedibilità con spese a carico dell’Amministrazione per soccombenza virtuale (TAR Sardegna n. 854 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso avverso il provvedimento che dispone l’inefficacia di una Dichiarazione Unica Autorizzativa (DUA) ad immediato avvio, quando l’attività autorizzata abbia natura stagionale e risulti ormai conclusa alla data della decisione, dovendosi escludere qualsiasi utilità concreta derivante dall’annullamento dell’atto impugnato. Tuttavia, la definizione in rito della controversia non preclude la condanna dell’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in ragione della sua soccombenza virtuale, allorché l’illegittimità del provvedimento sia emersa in sede cautelare attraverso il positivo apprezzamento del fumus boni iuris. La soccombenza virtuale costituisce pertanto criterio di regolazione delle spese processuali nei giudizi definiti con declaratoria di improcedibilità per ragioni sopravvenute non imputabili alla parte ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento del 16 luglio 2025 con cui il Responsabile del SUAPE di San Teodoro aveva disposto l’inefficacia della DUA presentata il 26 maggio 2025, avente ad oggetto la realizzazione di un parcheggio e di un sistema di controllo degli accessi in località Spiaggia Isuledda Costa Caddu, ordinando il divieto di iniziare o proseguire l’intervento. Il provvedimento interdittivo interveniva su un terreno del quale la ricorrente affermava la legittima proprietà, già oggetto di un precedente contenzioso definito dalla sentenza della medesima Sezione n. 334/2025, che aveva respinto la domanda di accertamento della proprietà proposta dal Comune.
Il ricorso, integrato da domanda risarcitoria, era assistito da istanza cautelare, accolta sia in sede monocratica dal Presidente del Tribunale sia dal Collegio con ordinanza del 26 settembre 2025, che ravvisava il contrasto del provvedimento interdittivo con la pregressa sentenza della Sezione e la prevalenza dell’interesse della ricorrente all’utilizzo del bene. In vista dell’udienza di merito, l’Amministrazione eccepiva l’improcedibilità del ricorso per intervenuta conclusione della stagione turistica 2025 e per l’adozione di un nuovo provvedimento interdittivo per la stagione successiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, valorizzando la dichiarazione della stessa ricorrente, che aveva espressamente rimesso la decisione al Tribunale, riconoscendo che l’eventuale accoglimento non avrebbe apportato alcun vantaggio pratico. La natura stagionale dell’attività oggetto della DUA, limitata all’anno 2025, ha indotto il Collegio a ritenere definitivamente consumato l’interesse alla rimozione dell’atto, non potendo l’annullamento produrre effetti utili su un’attività ormai conclusa.
Quanto al regime delle spese di lite, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione comunale. Il fondamento di tale decisione è stato individuato nelle valutazioni già espresse in sede cautelare, dove il fumus boni iuris era stato positivamente apprezzato alla luce del contrasto tra il provvedimento interdittivo e la sentenza n. 334/2025 della stessa Sezione, non sospesa in appello e pertanto efficace. La declaratoria di improcedibilità, conseguente al decorso del tempo e non a scelte processuali della ricorrente, non ha pertanto impedito di riconoscere la fondatezza sostanziale della pretesa ai fini della regolazione delle spese.
La pronuncia chiarisce che la definizione in rito della controversia non preclude l’adozione di una statuizione sulle spese favorevole alla parte ricorrente, quando la soccombenza virtuale dell’Amministrazione emerga dagli atti del giudizio. Il Collegio ha infine compensato le spese nei rapporti tra la ricorrente e le altre parti processuali, costituite dalle società controinteressate e dai soggetti intervenuti ad opponendum, in ragione della natura meramente processuale della definizione del giudizio nei loro confronti.
Nota della Redazione
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