Preavviso di rigetto obbligatorio per diniego accertamento conformità ex art 36-bis (TAR Campania n. 4269 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti ad istanza di parte, il diniego dell’istanza di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento ex art. 10-bis l. n. 241/1990. L’omissione del preavviso di rigetto è illegittima, poiché preclude all’interessato la possibilità di individuare, in contraddittorio con l’amministrazione, le opere da rimuovere per conformare l’istanza alla disciplina vigente e conseguire la sanatoria delle opere residue. La presentazione dell’istanza di sanatoria non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, ma solo sulla sua efficacia.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la demolizione di opere realizzate in zona vincolata, deducendo la violazione delle garanzie partecipative e la mancata applicazione della disciplina sopravvenuta di cui al D.L. n. 69/2024, invocando la riconducibilità degli interventi alle tolleranze costruttive o a regimi sanzionatori più favorevoli. Con motivi aggiunti il ricorrente impugnava altresì il provvedimento di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001, lamentando, tra l’altro, la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto le censure avverso l’ordinanza di demolizione, rilevando che le opere, ricadenti in zona vincolata e realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica, rendono doverosa la sanzione demolitoria a prescindere dal titolo edilizio richiesto. Ha inoltre escluso il difetto di motivazione, essendo sufficiente la constatazione della natura abusiva del manufatto e l’indicazione della normativa violata, e ha affermato che l’abuso va valutato unitariamente e non in modo atomistico, dovendosi considerare l’insieme dei lavori nel loro impatto complessivo sul territorio.
Ha invece accolto i motivi aggiunti, ravvisando la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, applicabile anche ai procedimenti di sanatoria. La mancata comunicazione dei motivi ostativi ha precluso al ricorrente la possibilità di esercitare un effettivo contraddittorio procedimentale e di proporre, ai sensi dell’art. 36-bis, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, la rimozione delle opere non sanabili al fine di ottenere l’accertamento per quelle residue.
La Corte ha precisato che l’accoglimento non determina l’illegittimità in via derivata dell’ordinanza di demolizione, atteso che la presentazione dell’istanza di sanatoria non incide sulla legittimità dell’ordine ma solo sulla sua efficacia, e che il Comune dovrà comunque rivalutare l’istanza alla stregua delle coordinate dettate in sentenza. Il diniego è stato pertanto annullato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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