Distributore automatico di tabacchi nelle immediate adiacenze della rivendita speciale: annullata la sanzione (TAR Sardegna n. 737 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito delle “immediate adiacenze” della rivendita, richiesto dall’art. 20 della legge n. 556/1977 per l’installazione del distributore automatico di tabacchi, è rispettato quando l’apparecchio è collocato a breve distanza dall’ingresso del locale ove ha sede la rivendita speciale regolarmente autorizzata, ancorché in area liberamente accessibile dalla pubblica via. Il divieto di esposizione dell’insegna all’esterno della struttura che ospita la rivendita speciale, sancito dall’art. 4, comma 3, del d.m. n. 38/2013 e dall’art. 5 del Capitolato d’oneri, risponde alla finalità di evitare che la rivendita speciale svolga funzione di richiamo per un’utenza generica, ponendosi in indebita concorrenza con le rivendite ordinarie.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una rivendita speciale di generi di monopolio situata all’interno di un complesso turistico-balneare, riceveva una contestazione per aver installato il distributore automatico di sigarette non nelle immediate adiacenze del locale autorizzato e per aver esposto l’insegna della rivendita sulla parete esterna della struttura. Con ordinanza ingiunzione l’Amministrazione irrogava una sanzione pecuniaria e ordinava la rimozione del distributore automatico; il successivo ricorso gerarchico veniva respinto, con motivazione incentrata sulla violazione del requisito di contiguità e sul divieto di esposizione dell’insegna all’esterno. Avverso tali atti la società proponeva ricorso dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, decidendo la causa ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., accoglie il primo motivo di ricorso. Il tribunale osserva che il divieto di collocazione nella pubblica via, previsto dall’art. 4, comma 2, del d.m. n. 38/2013, si riferisce alla rivendita speciale stessa e non già al distributore automatico, che costituisce mero accessorio di questa. La norma dedicata ai distributori automatici, di cui all’art. 20 della legge n. 556/1977, non contempla un analogo divieto, limitandosi a richiedere che l’apparecchio sia installato nelle immediate vicinanze della rivendita; nel caso di specie, essendo il distributore collocato a pochi metri dall’ingresso del locale-bar autorizzato, il presupposto normativo risulta pacificamente rispettato, come emerge dalla documentazione fotografica in atti. Il tribunale evidenzia l’illogicità della motivazione dell’Amministrazione, atteso che la libertà di accesso dell’area caratterizza parimenti il locale-bar sede della rivendita, sicché la società non avrebbe potuto collocare il distributore altrimenti che nel medesimo patio-colonnato.
Quanto alla contestazione relativa all’insegna, il ricorso è respinto. Il Collegio ritiene dirimente la chiara finalità della disciplina, desumibile dall’art. 4, comma 3, del d.m. n. 38/2013 e dall’art. 5 del Capitolato d’oneri, volta a evitare che la rivendita speciale, esponendo l’insegna all’esterno della struttura che la ospita, svolga una funzione di richiamo per un’utenza generica diversa da quella interna, ponendosi in indebita concorrenza con le rivendite ordinarie. La collocazione dell’insegna sulla parete esterna dello stabilimento, rivolta verso la pubblica via, determina proprio tale effetto, confermando la legittimità del provvedimento impugnato su questo punto. Il tribunale rileva, inoltre, che la contestazione relativa all’insegna, pur non inserita nel dispositivo dell’ordinanza ingiunzione, doveva intendersi oggetto di autonomo rilievo, come desumibile dalla motivazione del provvedimento.
In ragione dell’accoglimento parziale del ricorso, la sanzione pecuniaria, determinata presupponendo la sussistenza di entrambe le infrazioni, è annullata, fermo restando il potere dell’Amministrazione di rideterminarla in relazione alla sola infrazione residua. Il TAR dichiara integralmente compensate le spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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