Denuncia dei vizi ex art. 1669 c.c.: natura recettizia e inapplicabilità della scissione degli effetti della notifica (Cass. civ. Sez. 1 n. 16973 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La denuncia dei gravi difetti dell’opera ex art. 1669, primo comma, c.c. non ha natura di atto necessariamente processuale e può essere effettuata anche mediante atto stragiudiziale, configurandosi come dichiarazione recettizia che produce effetti solo dal momento in cui perviene a conoscenza, effettiva o presunta, del destinatario. Ne consegue che alla medesima non è applicabile il principio di scissione degli effetti della notifica, dovendo la denuncia pervenire, e non solo essere spedita, all’appaltatore entro il termine annuale di decadenza decorrente dalla scoperta dei vizi, individuale, in caso di accertamento tecnico preventivo, nella data di deposito della relazione peritale. La responsabilità ex art. 2043 c.c. ha portata residuale rispetto alla tutela speciale di cui all’art. 1669 c.c.: essa è invocabile solo ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie speciale e non già per aggirare il peculiare regime di decadenza che la connota.
Il Fatto
Un comune agiva in giudizio nei confronti di appaltatore, progettisti, direttore dei lavori e collaudatore, chiedendo il risarcimento dei danni per gravi infiltrazioni emerse nei loculi cimiteriali realizzati. Nel 2008 il comune depositava ricorso per accertamento tecnico preventivo, la cui relazione peritale veniva depositata il 18 ottobre 2008. La denuncia dei vizi veniva invece spedita a mezzo posta il 14 ottobre 2009 e perveniva all’appaltatore solo il 21 ottobre 2009. Il Tribunale rigettava integralmente le domande, ritenendo fondata la decadenza ex art. 1669 c.c. La Corte d’appello, con sentenza non definitiva, confermava la decadenza per l’impresa esecutrice ma riteneva ammissibile la domanda aquiliana nei suoi confronti, condannandola poi, con sentenza definitiva, al risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, riuniti i ricorsi, esamina il rapporto tra la decadenza prevista dall’art. 1669 c.c. e la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. Nel confermare la decadenza del comune, la Corte precisa che il termine annuale per la denuncia dei gravi difetti decorre dalla scoperta, individuata nel deposito della relazione peritale dell’accertamento tecnico preventivo. La denuncia, pur potendo essere effettuata anche con atto stragiudiziale, ha natura di dichiarazione recettizia e non può produrre effetti sino alla conoscenza del destinatario, con la conseguenza che non trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notifica. Tale principio, di elaborazione costituzionale per gli atti processuali, è estendibile agli effetti sostanziali solo quando il diritto non possa farsi valere altrimenti.
Quanto alla responsabilità nei confronti dei professionisti, la Corte afferma che la tutela ex art. 1669 c.c., operante anche per coloro che concorrono con l’appaltatore nella produzione dei vizi, assorbe quella ex art. 2043 c.c., che può essere invocata solo in via residuale e mai per eludere i termini di decadenza dell’azione speciale. Accoglie quindi il ricorso incidentale dell’impresa, esclusa la possibilità per il comune di agire in via aquiliana dopo la decadenza dalla garanzia speciale.
La Corte accoglie infine il motivo concernente la condanna alle spese del comune in favore del contumace in appello, cassando sul punto e dichiarando le spese non dovute. L’accoglimento determina la caducazione della sentenza definitiva sul quantum, dipendendo quest’ultima dalla pronuncia sull’an, e consente la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c. con il rigetto definitivo della domanda risarcitoria.
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Nota della Redazione
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