Avviso orale legittimo su elementi indiziari e frequentazioni (TAR Calabria n. 1251 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale del Questore, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011, è provvedimento monitorio a finalità preventiva e non presuppone l’accertamento della responsabilità penale dell’interessato né l’esistenza di fatti configuranti reato. Il giudizio di pericolosità può fondarsi su elementi indiziari, purché sorretti da adeguata motivazione, e va espresso in modo unitario sulla complessiva personalità del soggetto. La valutazione degli elementi posti a base dell’avviso è meno stringente di quella richiesta per le misure di prevenzione, poiché l’atto non comprime immediatamente le libertà individuali. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai profili di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale adottato nei suoi confronti dal Questore della Provincia di Catanzaro nell’ottobre 2022, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e l’eliminazione degli effetti dei rilievi segnaletici effettuati ai sensi dell’art. 4 TULPS.

Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2011, l’eccesso di potere per illogicità e la carenza di motivazione. Ha sostenuto che il precedente penale per detenzione di sostanza stupefacente risalirebbe al 2009 e sarebbe privo di attualità; che il richiamo all’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria riguarderebbe in realtà la violazione della normativa emergenziale Covid-19; che il precedente di polizia per uso personale di stupefacenti sarebbe irrilevante; che l’Amministrazione non avrebbe valutato gli esiti negativi di controlli e perquisizioni e lo svolgimento di attività lavorativa; che il giudizio di pericolosità si fonderebbe essenzialmente sulla frequentazione di un soggetto pregiudicato. L’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso; l’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza collegiale del gennaio 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’avviso orale, richiamando l’art. 3 e l’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. L’atto è qualificato come provvedimento monitorio, con il quale si invita il soggetto a modificare il proprio comportamento per non incorrere in condotte più gravi: la finalità è lato sensu preventiva. Ne deriva che l’esercizio del potere non presuppone l’accertamento della responsabilità penale né l’esistenza di fatti configurabili come reati, potendo il giudizio di pericolosità basarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria.

Il Tribunale afferma che è sufficiente che l’autorità di polizia sospetti la configurabilità di una personalità propensa a comportamenti antigiuridici. L’avviso è dunque legittimo anche in assenza di contestazioni sottoposte all’autorità giudiziaria, purché emerga una situazione complessivamente rivelatrice di una personalità incline a comportamenti antisociali, riconducibile a una delle categorie dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. La misura può essere disposta anche quando non sia documentabile che l’interessato viva dei proventi di attività delittuose o sia dedito a traffici illeciti.

Il Collegio sottolinea che la valutazione degli elementi di fatto è meno stringente di quella richiesta per le misure di prevenzione, data la natura monitoria e infra-procedimentale dell’atto. All’autorità amministrativa è riconosciuta ampia discrezionalità nell’accertamento dei presupposti, con sindacato giurisdizionale limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Gli elementi presuntivi vanno valutati al momento dell’adozione dell’atto, senza che pronunce sopravvenute favorevoli possano incidere in termini di illegittimità sopravvenuta.

Applicando tali principi, il Tribunale ritiene non irragionevole il giudizio dell’Amministrazione, fondato su un quadro complessivo di elementi pregiudizievoli di natura penale e sulla frequentazione di un soggetto gravato da plurimi precedenti e già destinatario di misura di prevenzione personale. La pericolosità non va valutata in modo atomistico: anche gli episodi risalenti conservano rilievo se, uniti ad altri dati, delineano un quadro sintomatico. Non è decisiva la qualificazione del precedente relativo all’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, poiché il giudizio non si fonda su tale solo episodio. Gli esiti negativi di controlli e perquisizioni non fanno venir meno il potere valutativo. Anche le frequentazioni assumono rilievo quali elementi sintomatici, se inserite in una valutazione complessiva. La motivazione è ritenuta sufficiente e il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *