Inammissibile l’impugnazione dell’ammissione alla classe successiva per contrarietà al factum proprium (TAR Piemonte n. 1716 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione del divieto di venire contra factum proprium, corollario del dovere di buona fede di cui all’art. 1, co. 2-bis, legge n. 241/1990, il ricorso con cui il rappresentante legale di un alunno con disabilità impugni l’ammissione alla classe successiva dopo aver dichiarato, in sede procedimentale, di non avere interesse al rilascio del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Gli obblighi di buona fede e correttezza si esplicano con continuità anche nella successiva fase giurisdizionale, sicché le iniziative processuali e l’ammissibilità dell’interesse che le sostiene vanno valutate anche in forza degli antecedenti comportamenti tenuti dalle parti in sede procedimentale. La valutazione degli organi scolastici sull’acquisizione delle competenze necessarie al passaggio alla classe successiva è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Il rilascio dell’attestato di credito formativo in luogo del diploma, all’alunno con disabilità che non si presenti agli esami, è determinazione conforme e necessitata dall’art. 11, co. 8, d.lgs. n. 62/2017.

Il Fatto

La ricorrente, rappresentante legale di una minore con disabilità, ha impugnato la scheda di valutazione e il verbale di scrutinio con cui l’alunna è stata ammessa alla classe successiva e, conseguentemente, all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. La ricorrente sostiene che la nipote non avesse raggiunto gli obiettivi formativi previsti nel Piano Educativo Individualizzato e che l’Istituto scolastico abbia disatteso le indicazioni del personale socio-sanitario, che avrebbe sollecitato la permanenza nella scuola secondaria di primo grado per un ulteriore anno.

L’Amministrazione non si è costituita in giudizio. Con ordinanza del 12.12.2023 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, rilevando la nullità della notifica del ricorso e profili di inammissibilità. Nel corso dell’udienza di smaltimento dell’arretrato la difesa ha chiesto un termine per la rinnovazione della notifica e ha insistito nel merito, anche ai fini risarcitori ex art. 34, co. 3, c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere, ex art. 49, co. 2, c.p.a., dall’assegnazione di un termine per la rinnovazione della notifica, essendo il ricorso manifestamente insuscettibile di accoglimento. L’impugnazione è di dubbia ammissibilità sotto plurimi profili.

In sede di discussione orale la difesa ha chiarito che la minore ha proseguito il ciclo scolastico e frequenta con profitto un istituto professionale. La documentazione attesta però che l’alunna, dopo le prime due prove scritte, non ha presenziato alla prova differenziata di lingue straniere e al colloquio pluridisciplinare; dalla relazione della Commissione del 28.06.2023, facente piena prova ex art. 2700 c.c., risulta che la candidata non si è presentata neppure alle due prove suppletive, senza giustificato motivo. La ricorrente ha inoltre comunicato alla Scuola di non avere interesse al rilascio del diploma e ha richiesto l’attestato di credito formativo. Ne consegue la violazione del divieto di venire contra factum proprium, che vieta alla parte di contraddire in giudizio il comportamento assunto in sede procedimentale, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Sotto diversa angolazione, l’interesse dedotto nel ricorso è contrastante con quello dedotto in sede orale: il primo postula che l’alunna non avesse acquisito le competenze per il passaggio alla classe successiva; il secondo postula il superamento dell’Esame di Stato. Poiché la minore frequenta con profitto una scuola secondaria, il travolgimento delle determinazioni gravate non sarebbe conforme ai suoi interessi attuali, con incidenza sulla procedibilità del ricorso.

Il ricorso è inoltre di dubbia ammissibilità sul piano assertivo. La ricorrente assume per dato il mancato raggiungimento degli obiettivi, senza chiarire sotto quale profilo la valutazione della Commissione si palesasse abnorme o contraddittoria e senza offrire elementi di prova. Le sue argomentazioni si fondano unicamente sulle indicazioni della neuropsichiatra e della logopedista, che non si sono espresse sull’acquisizione delle competenze scolastiche. Le censure impingono dunque nel merito della discrezionalità tecnica senza evidenziare macroscopiche illogicità.

Nel merito il ricorso è manifestamente infondato. La valutazione degli organi scolastici è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Non è normativamente contemplata la ripetizione di una classe al fine di consolidare competenze già acquisite, e il fatto che la minore frequenti con profitto una scuola secondaria di secondo grado smentisce la tesi attorea. Il rilascio dell’attestato di credito formativo in luogo del diploma appare conforme e anzi necessitato dall’art. 11, co. 8, d.lgs. n. 62/2017. Il ricorso è respinto; nulla sulle spese, non essendosi l’Amministrazione costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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