Trasferimento per ragioni sanitarie e discrezionalità dell’Amministrazione: il TAR respinge la cautela (TAR Sardegna n. 97 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di domanda di trasferimento presentata da un militare per motivi di salute, l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità nella valutazione delle istanze, bilanciando le esigenze del richiedente con le ragioni organizzative del reparto di appartenenza. Il provvedimento di diniego non è irragionevole quando si fonda sull’esistenza di ostacoli organizzativi all’accoglimento, purché questi siano concreti e non generici. In sede cautelare, il requisito del periculum in mora non può ritenersi soddisfatto dalla mera allegazione di un quadro sanitario, ma esige una dimostrazione adeguata e puntuale del pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla permanenza nella sede attuale.

Il Fatto

Un militare in servizio presso l’Arma dei Carabinieri presentava una domanda di trasferimento per motivi di salute, supportata da documentazione sanitaria e da reiterate istanze. L’Amministrazione respingeva la richiesta, ritenendo prevalenti le esigenze organizzative del reparto. A seguito del diniego, il militare proponeva ricorso dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo l’annullamento del provvedimento e la sospensione cautelare della sua efficacia, deducendo la sussistenza di un grave pregiudizio derivante dal mancato avvicinamento alla sede desiderata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, rilevando in primo luogo la mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, di un quadro sanitario tale da integrare il requisito del periculum in mora. La documentazione prodotta non è stata ritenuta sufficiente a comprovare il pregiudizio grave e irreparabile che sarebbe derivato dall’attesa della decisione di merito.

Sotto il distinto profilo del fumus boni iuris, il Collegio ha escluso la manifesta irragionevolezza del diniego impugnato. L’Amministrazione, nell’esercizio della propria ampia discrezionalità, ha legittimamente fondato il provvedimento su ragioni organizzative che ostavano all’accoglimento dell’istanza di trasferimento, senza che emergessero profili di evidente illogicità o travisamento dei presupposti di fatto.

La Corte ha quindi ritenuto non sussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare, compensando le spese della fase processuale.13

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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