Daspo, sufficienza del precedente penale per reati contro l’ordine pubblico (TAR Campania n. 3412 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive non presuppone necessariamente che il destinatario abbia posto in essere condotte violente in senso stretto. È sufficiente che il soggetto risulti denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, nel quinquennio precedente per uno dei reati richiamati dall’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989 e che la sua condotta e presenza siano valutate dalla Questura come fonte di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il potere del Questore è connotato da elevata discrezionalità e può essere esercitato anche a fronte di un pericolo solo potenziale, non richiedendo un accertato episodio specifico di violenza. La valutazione di inaffidabilità resta incensurabile in sede di legittimità quando sia congruamente motivata in relazione a circostanze di fatto concrete.

Il Fatto

Con decreto del 14 marzo 2025, notificato il successivo 24 marzo, il Questore della Provincia di Napoli ha vietato al ricorrente di accedere per tre anni a tutti gli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche, con estensione ai luoghi antistanti gli stadi, alle stazioni, agli scali e alle aree di servizio. A fondamento del DASPO, l’Amministrazione ha posto un decreto del G.I.P. per violazione dell’art. 109 t.u.l.p.s. e la pendenza di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 416 cod. pen., ritenendo il grave allarme sociale del reato indice di pericolosità.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Campania, deducendo il difetto di motivazione, l’indeterminatezza del divieto e la sproporzione della durata rispetto alla condanna riportata. L’Amministrazione si è costituita con mera costituzione di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla formulazione dell’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, che consente al Questore di disporre il divieto nei confronti, tra gli altri, di coloro che risultino denunciati o condannati nel quinquennio precedente per i delitti contro l’ordine pubblico. Richiamando propri precedenti, il TAR osserva che il richiamo a fattispecie non necessariamente connotate da violenza non preclude l’adozione della misura, purché il destinatario risulti denunciato o condannato per uno dei reati indicati e la sua condotta sia valutata come fonte di pericolo.

Il potere del Questore presenta elevata discrezionalità ed è volto alla tutela dell’ordine pubblico non solo in caso di accertata lesione, ma anche di pericolo potenziale. Ne deriva, secondo la giurisprudenza richiamata, che il divieto non richiede un oggettivo e accertato fatto specifico di violenza: è sufficiente che il soggetto non dia affidamento di tenere una condotta scevra da episodi violenti.

Il Collegio sottolinea inoltre l’autonomia della valutazione amministrativa rispetto all’accertamento penale. La pubblica sicurezza apprezza autonomamente i fatti, poiché in sede penale opera il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio; pertanto, anche un’eventuale archiviazione non inciderebbe sulla validità del provvedimento. Il legislatore ha conferito autonoma rilevanza preclusiva alla denuncia per uno dei reati richiamati.

Sulla determinatezza del divieto, il TAR rileva che il provvedimento elenca in modo dettagliato le competizioni interdette e i luoghi accessori, con delimitazione temporale, adempiendo all’onere di specifica indicazione. Quanto alla durata, la scelta di tre anni, entro il limite edittale da uno a cinque, rientra nell’ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità. La sopravvenuta condanna con pena sospesa costituisce circostanza non valutata in sede procedimentale e non apprezzabile nel giudizio.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese. La sentenza dispone l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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