Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta assunzione della ricorrente (TAR Lazio n. 14343 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, resa in prossimità dell’udienza di trattazione, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., quando sia accompagnata dall’avvenuta assunzione presso un’altra amministrazione. La sopravvenuta carenza di interesse elide la necessità di esaminare il merito della domanda, radicandone la preclusione. La declaratoria di improcedibilità comporta la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
La ricorrente, partecipante a un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 2.293 unità di personale non dirigenziale nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, profilo operatore amministrativo (codice AMM), impugnava la graduatoria di merito e quella dei vincitori, nella parte in cui le veniva assegnato un punteggio ritenuto ingiusto in relazione ai titoli dichiarati in domanda. La ricorrente chiedeva il riesame della propria posizione e la conseguente attribuzione del maggior punteggio eventualmente spettante. Il ricorso era proposto nei confronti delle amministrazioni coinvolte nella selezione, tutte costituite in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’esame del merito della domanda è radicitus precluso da un fatto sopravvenuto: la ricorrente, in prossimità dell’udienza di trattazione, ha depositato un atto con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso, rinunciando altresì alle spese di lite. Tale dichiarazione è motivata dall’avvenuta assunzione, nelle more del giudizio, della posizione di funzionario presso l’Agenzia delle Entrate.
La Corte qualifica l’atto come manifestazione di una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della controversia, che priva il giudizio del suo oggetto sostanziale. La conseguente declaratoria di improcedibilità è disposta ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che contempla l’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, venga meno l’interesse alla decisione.
Il Collegio dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti, ritenendola equa in considerazione delle circostanze del caso. Il giudizio si conclude così senza un esame nel merito delle censure relative alla valutazione dei titoli, che restano assorbite dalla sopravvenuta improcedibilità del ricorso.
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Nota della Redazione
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