Il silenzio della Prefettura è legittimo quando la convocazione al contratto di soggiorno è trasmessa alla PEC del datore di lavoro (TAR Calabria n. 1470 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La trasmissione telematica della convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, effettuata tramite il sistema informatico SPI 2.0 all’indirizzo PEC indicato dal datore di lavoro in sede di istanza, integra una valida elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies, d.lgs. n. 82/2005, con la conseguenza che il lavoratore non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni ivi indirizzate. Ne consegue che, avendo l’amministrazione adottato un provvedimento espresso di convocazione, il ricorso avverso il silenzio è infondato, non configurandosi l’inadempimento contestato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva ottenuto un nulla osta per lavoro subordinato stagionale rilasciato dalla Prefettura di Crotone e, fatto ingresso in Italia, si era recato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per chiedere la convocazione finalizzata alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Allontanato con l’indicazione che la convocazione dovesse avvenire congiuntamente al datore di lavoro, e resosi quest’ultimo irreperibile, il lavoratore aveva diffidato la Prefettura a fissare un appuntamento, senza ottenere riscontro.
Avverso tale silenzio il ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e l’ordine all’amministrazione di provvedere alla convocazione entro un congruo termine, con nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha respinto il ricorso, ritenendo che l’amministrazione avesse già dato seguito all’istanza del privato con l’adozione di un provvedimento espresso di convocazione, comunicato telematicamente all’indirizzo PEC indicato dal datore di lavoro in sede di domanda.
Il Collegio ha richiamato il quadro normativo del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), osservando come l’indicazione di un indirizzo PEC da parte del richiedente in un’istanza telematica costituisca elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies, con la conseguenza che il dichiarante non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data delle comunicazioni ivi indirizzate.
La sentenza ha evidenziato che il procedimento di richiesta e rilascio del nulla osta coinvolge direttamente il datore di lavoro, sul quale l’art. 22 del TUI pone gli oneri di allegazione informativa e documentale, ivi incluso il recapito del lavoratore, e che la convocazione trasmessa alla PEC del datore di lavoro, quale domicilio eletto, deve ritenersi validamente comunicata, non rilevando che il lavoratore non ne abbia avuto personale conoscenza.
Il Tribunale ha infine valorizzato la mancata presentazione del ricorrente all’appuntamento fissato per l’11 marzo 2025 e la circostanza che la difesa erariale avesse prodotto documentazione comprovante l’avvenuta trasmissione della convocazione, concludendo per la infondatezza del ricorso e la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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