Sospensione dell’ordinanza di sgombero per ragioni di salute e abitazione esclusiva (TAR Sardegna n. 96 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di cautela collegiale ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., la sospensione dell’esecuzione di un’ordinanza di rilascio e sgombero di un immobile emanata in via amministrativa da un’impresa pubblica ai sensi degli artt. 823 e 829 c.c. deve essere disposta quando sussista un consistente periculum in mora, ancorato a elementi oggettivi quali l’età avanzata e le precarie condizioni di salute degli occupanti, nonché alla circostanza che l’immobile costituisca l’unica soluzione abitativa degli stessi. La valutazione del danno grave e irreparabile non richiede la delibazione del fumus boni iuris in termini di probabile fondatezza del ricorso, ma può fondarsi sulla sola sussistenza del pregiudizio imminente e sulla sua natura, qualora l’esecuzione coattiva del provvedimento esponga i soggetti a un pregiudizio personale e patrimoniale di particolare gravità.

Il Fatto

I ricorrenti, occupanti di un immobile sito in Cagliari, via dei Calafati (già S.S. 195), impugnavano l’ordinanza di rilascio e sgombero emessa da ANAS S.p.A. in via amministrativa, ai sensi degli artt. 823 e 829, comma 1, c.c., con la quale era stato loro ordinato di rendere libero l’immobile entro trenta giorni dalla notifica, con comminatoria di sgombero forzato. Gli stessi chiedevano, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione del provvedimento, deducendo la sussistenza di un grave pregiudizio derivante dall’esecuzione coattiva. L’amministrazione resistente si costituiva in giudizio per contrastare l’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il TAR, preliminarmente, ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, pronunciandosi sulla domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.. La valutazione del giudice amministrativo si è concentrata sulla sola sussistenza del periculum in mora.

Il Collegio ha rilevato un consistente pregiudizio legato all’esecuzione dell’ordinanza di sgombero, alla luce di tre elementi fattuali di particolare rilevanza: l’età dei ricorrenti, le loro condizioni di salute e la circostanza che l’immobile in discussione rappresenti l’unico di cui gli stessi dispongono a fini abitativi.

Tali elementi, considerati congiuntamente, integrano il requisito del danno grave e irreparabile richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm., in quanto l’esecuzione coattiva determinerebbe la perdita dell’unica abitazione disponibile, con un impatto sproporzionato sulla persona degli occupanti, esposti a un pregiudizio non altrimenti rimediabile nelle more del giudizio di merito.

Il Collegio ha, pertanto, disposto l’accoglimento dell’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia dell’impugnata ordinanza di sgombero e compensando le spese della presente fase, con fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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