Requisito di esecuzione di contratti analoghi e capacità di operare in contesto multimodale: no alla sospensiva (TAR Sardegna n. 69 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La capacità dell’offerente di eseguire un servizio di bigliettazione elettronica in un contesto di trasporto multimodale deve essere valutata alla luce del requisito di partecipazione relativo all’esecuzione di contratti analoghi, laddove tale requisito concerna la realizzazione di sistemi idonei a garantire l’accesso a più modalità di trasporto. In sede di fase cautelare, la concessione della sospensione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione presuppone la sussistenza del fumus, che deve ritenersi insussistente quando, all’esito di una prima disamina della documentazione versata in giudizio, non risulti dubitabile la capacità del sistema realizzato dall’aggiudicataria di interfacciarsi con ulteriori infrastrutture.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato gli atti della procedura aperta indetta dalla Centrale di Committenza della Regione per l’affidamento del servizio di “Evoluzione e gestione del Sistema Account Based Ticketing per il Trasporto Pubblico Locale”, chiedendo l’annullamento, previa sospensione, dell’aggiudicazione in favore della controinteressata. Ha altresì domandato la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, e il risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente, deducendo che la controinteressata non avrebbe dovuto essere ammessa per carenza del requisito relativo all’esecuzione di contratti analoghi e, comunque, che il proprio punteggio sarebbe stato erroneamente calcolato con riferimento al criterio “Gruppo di lavoro”.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato l’istanza cautelare alla luce dell’art. 55 cod. proc. amm., verificando la sussistenza del fumus boni iuris sulla base di una prima, sommaria delibazione della documentazione versata in giudizio, senza alcuna anticipazione nel merito.
Con riguardo al requisito di partecipazione contestato, il Collegio ha rilevato che l’esecuzione di contratti analoghi, come previsto dalla lex specialis, concerneva la realizzazione di sistemi di bigliettazione elettronica idonei a garantire l’accesso a più modalità di trasporto. Tale requisito non richiede la prova di una pregressa attività in un contesto effettivamente multimodale, ma la capacità di realizzare sistemi interoperabili.
Il Tribunale ha quindi ritenuto non dubitabile la capacità del sistema realizzato dalla controinteressata di operare in un contesto di trasporto multimodale “in senso tecnico”, quale sistema interoperabile in grado di interfacciarsi con ulteriori infrastrutture. Da tale valutazione è derivata l’insussistenza del fumus necessario per la concessione della misura cautelare richiesta.
Il Collegio ha conseguentemente respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della presente fase e fissando l’udienza di trattazione del merito del ricorso, senza che la decisione assunta in sede cautelare possa in alcun modo condizionare l’esito del giudizio di merito.
Nota della Redazione
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