Ottemperanza per il riconoscimento della Carta Elettronica del Docente (TAR Sardegna n. 24 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza diretta al giudice amministrativo è ammissibile quando l’Amministrazione, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, non abbia dato esecuzione al giudicato del giudice del lavoro. A fronte della persistente inottemperanza, il giudice amministrativo, accertata la fondatezza della pretesa, condanna l’Amministrazione a provvedere e nomina sin da ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva entro un termine assegnato. Il commissario ad acta, ove necessario, può ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso per garantire l’esecuzione del giudicato, anche in caso di incapienza dei fondi destinati ai pagamenti.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, ha agito davanti al TAR Sardegna per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 189/2025 resa dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente la somma di euro 3.500,00 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2023/2024.
La predetta sentenza, notificata il 5 febbraio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Tuttavia, l’Amministrazione non aveva adottato alcun atto esecutivo, né aveva provveduto entro il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il ricorrente ha quindi chiesto al giudice amministrativo di condannare l’Amministrazione all’esecuzione e di nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato la regolare notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge. Ha quindi disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, procedendo al riconoscimento del beneficio della Carta Elettronica del Docente.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente anche a livello territoriale. Al commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte per porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione.
Il giudice ha precisato che il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669 del 1996, qualora l’Amministrazione non disponga di fondi sufficienti sui capitoli destinati a tali spese. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico della stessa Amministrazione debitrice.
Infine, il TAR ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori. La riduzione dei compensi è stata motivata dalla natura seriale del contenzioso e dalla sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, discussa in un’unica udienza per numerose cause identiche.
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Nota della Redazione
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