Nesso causale da uranio impoverito: prova contraria a carico dell’Amministrazione (TAR Campania n. 2954 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equo indennizzo per causa di servizio, quando è accertata una patologia tumorale di un militare esposto ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in ragione del servizio prestato in particolari contesti operativi, la legge pone a suo favore una presunzione relativa di sussistenza del nesso di causalità. Il militare deve dimostrare lo svolgimento del servizio tipizzato e il carattere tumorale della malattia; l’Amministrazione è onerata della prova contraria, che si sostanzia nella specifica dimostrazione della genesi extra-lavorativa della patologia. Per superare la presunzione non basta invocare il fattore causale ignoto, né l’assenza di studi scientifici, né affermazioni stereotipate sulla insussistenza del nesso. Il giudizio del Comitato di Verifica è sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.
Il Fatto
La ricorrente, coniuge ed erede di un militare deceduto, impugnava il decreto del Ministero della Difesa che, sulla base del conforme parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, aveva respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un Glioblastoma IV grado e negato il relativo equo indennizzo ai sensi del d.P.R. n. 461/2001. Il militare aveva prestato servizio in numerose missioni internazionali tra il 1996 e il 2014, in zone interessate da conflitti bellici, con costante esposizione ad agenti inquinanti e a campi elettromagnetici.
La patologia era stata diagnosticata nel 2021 e accertata dalla Commissione Medica di Verifica con invalidità totale di prima categoria; dopo intervento chirurgico e cicli di radioterapia, il decesso sopravveniva nel 2023. La ricorrente deduceva violazione di legge e eccesso di potere per carenza di istruttoria e inadeguatezza della motivazione del diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i recenti arresti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze del 7 ottobre 2025, nn. 12, 13, 14 e 15), che hanno riconosciuto la presunzione relativa di causalità in favore del militare. Il sistema dell’equo indennizzo è stato innovato dall’art. 603 c.m. e dalla disciplina regolamentare degli articoli 1078 e 1079 d.P.R. n. 90/2010, con rimodulazione degli oneri probatori.
Il riparto è chiaro: il militare deve provare di avere svolto il servizio in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio e che la malattia manifestatasi abbia carattere tumorale ed espressiva di quel rischio. L’Amministrazione deve invece fornire la prova contraria, ossia la specifica genesi extra-lavorativa della patologia, non potendosi basare sull’assenza di studi scientifici o su giudizi medico-legali stereotipati.
Nel caso concreto, la ricorrente ha dimostrato tipo, tempo e luogo delle attività svolte e l’esposizione a fattori oncogeni, come attestato dal rapporto sulla missione in Iraq del 2003 e dalla documentazione prodotta. L’Amministrazione ha invece omesso ogni indicazione di un fattore ontogenetico autonomo, limitandosi all’apodittica affermazione della insussistenza di fattori idonei a dar luogo a genesi neoplastica.
Il Collegio precisa che il provvedimento può essere motivato per relationem, ma solo se gli atti richiamati contengano un giudizio controfattuale esaustivo, capace di superare la presunzione. Nella specie il parere del Comitato è affetto da genericità e stereotipia. Né vale l’affermazione di insindacabilità del potere tecnico-discrezionale, perché il giudice amministrativo può sindacare la valutazione al ricorso di evidenti errori di fatto e di giudizio, sintomatici di travisamento o manifesta illogicità.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del decreto ministeriale e del presupposto parere, riservato all’Amministrazione il rinnovato esercizio del potere. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre accessori, sono poste a carico delle Amministrazioni soccombenti.
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Nota della Redazione
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