Accertamento del giudice ordinario sul diritto alla Carta docente e ottemperanza (TAR Lazio n. 9085 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accoglie la domanda di un docente volta all’accertamento del diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente costituisce titolo idoneo per promuovere il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. L’amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, è tenuta a dare esecuzione al giudicato senza poter eccepire ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà economiche. Il giudice dell’ottemperanza, in caso di persistente inerzia, può nominare un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’amministrazione, mentre la condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. richiede un’apposita e successiva valutazione in caso di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, una sentenza che dichiarava il suo diritto all’accredito sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo di 500 euro per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia e la rituale notifica, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni.

La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza ex art. 112 c.p.a., chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, rilevando che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso senza che l’amministrazione avesse provveduto né eccepito l’avvenuto adempimento.

La giurisprudenza amministrativa richiamata chiarisce che il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato, senza alcuna discrezionalità sull’an e sul quando, potendo al più esercitare una limitata discrezionalità sul quomodo.

Nel caso di specie, l’inerzia del Ministero, costituitosi con formula di stile senza spiegare alcuna difesa sostanziale, ha integrato gli estremi dell’inottemperanza. Il Collegio ha quindi ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario nel termine di 60 giorni, nominando sin da ora il Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Quanto alla domanda di penalità di mora, il Collegio ne ha invece rigettato l’accoglimento, ritenendo non sussistenti allo stato i presupposti, con possibilità di una valutazione successiva su apposita richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Da ultimo, il TAR ha disposto la trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, evidenziando la situazione di criticità dovuta all’inerzia sistemica dell’amministrazione nel corrispondere il bonus docente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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