Localizzazione impianti radio: la deroga al centro abitato esige prova rigorosa dell’assoluta inidoneità delle alternative (TAR Puglia n. 520 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La deroga ai criteri di localizzazione degli impianti di radiodiffusione fuori dal centro abitato, prevista dal Regolamento Regionale per “comprovate e documentate esigenze di servizio”, impone all’operatore un onere probatorio rigoroso: non è sufficiente allegare la generica utilità del sito urbano, ma occorre fornire una prova tecnica, basata su fatti seri, precisi e concordanti, circa l’assoluta inidoneità di ogni concreta alternativa extraurbana. I pareri favorevoli di ARPA e MIMIT, limitati ai profili di stretta competenza tecnica, non costituiscono titolo abilitativo automatico né Vincolano il Comune, che conserva autonoma potestà pianificatoria e può negare la deroga per ragioni urbanistiche e di tutela del decoro. L’innalzamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici non incide su tale potestà.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare dell’emittente “Radio Mi Piaci”, chiedeva al Comune di Bari l’autorizzazione a smantellare il proprio impianto in Piazza Luigi di Savoia, colpito da ordine di demolizione, e a trasferirlo presso un sito di proprietà della società INWIT in Via Marchese di Montrone. Il Comune opponeva un primo diniego, confermato all’esito di una successiva Conferenza di servizi decisoria, indetta anche su sollecitazione del giudice cautelare. Avverso il nuovo provvedimento la società proponeva motivi aggiunti, contestando l’illegittimità derivata del diniego e la violazione dei principi di buona fede e collaborazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato il primo diniego integralmente sostituito dal nuovo atto. Nel merito dei motivi aggiunti, il TAR ha escluso la violazione delle regole procedimentali: in sede di riesame l’Amministrazione non è vincolata ai soli motivi originari e può legittimamente sollevare profili ulteriori, emersi dalla rinnovata istruttoria.

Quanto al valore dei pareri tecnici, il TAR ha precisato che ARPA Puglia e MIMIT hanno circoscritto le proprie valutazioni ai profili di competenza, dichiarando di non poter sindacare la sussistenza delle esigenze di servizio. Tale valutazione è rimessa alla discrezionalità esclusiva dell’Ente locale, quale autorità di governo del territorio, sicché il parere favorevole non può tradursi in un automatico titolo abilitativo.

Sul merito della deroga, il Collegio ha richiamato il quadro normativo del Regolamento Regionale n. 14 del 2006, che impone l’insediamento extraurbano per finalità di tutela della salute ma anche di corretta pianificazione e decoro dei luoghi. La giurisprudenza, citata nella Cons. Stato, Sez. IV, n. 5092 del 2021, ha già chiarito che la clausola derogatoria esige una prova rigorosa dell’impossibilità di collocazione alternativa.

Nel caso di specie, lo studio tecnico del 2022 non dimostrava l’inidoneità delle postazioni extraurbane: ammetteva la possibilità di mantenere il bacino d’utenza con uguale potenza emissiva, senza analizzare le interferenze con dati concreti. Il TAR ha respinto l’argomento della vicinanza a strutture ospedaliere, rilevandone la contraddittorietà, e ha ritenuto che gli adeguamenti tecnologici richiesti dal sito alternativo rientrino nel normale rischio d’impresa. Il sindacato giurisdizionale, infine, si arresta di fronte alla valutazione tecnica coerente e motivata dell’Amministrazione, non inficiata da travisamento o irragionevolezza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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