Monetizzazione della licenza ordinaria non fruita per malattia e decesso del militare (TAR Abruzzo n. 527 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute, previsto dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, non opera nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per malattia o decesso del dipendente, trattandosi di vicende estintive indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa dell’Amministrazione. In tali casi, la mancata fruizione della licenza ordinaria non è imputabile al dipendente, con conseguente diritto degli eredi alla monetizzazione dei giorni maturati e non goduti. È altresì illegittimo il provvedimento di diniego fondato su una motivazione carente e contraddittoria, che ometta di considerare lo stato di salute del lavoratore e che faccia riferimento, solo in giudizio, alla mancata presentazione dell’istanza di fruizione delle ferie. La motivazione postuma addotta dall’Amministrazione in corso di causa è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, erede di un Appuntato Scelto della Guardia di Finanza deceduto il 9 maggio 2022, impugnava il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva respinto l’istanza di monetizzazione della licenza ordinaria non fruita dal militare negli anni 2019, 2020 e 2021, per complessivi giorni di ferie maturati e non goduti. Nel preavviso di rigetto, l’Amministrazione aveva evidenziato che il militare era stato assente dal servizio ininterrottamente dall’8 febbraio 2021 al 9 maggio 2022, per aspettativa per motivi di salute intervallata a periodi di terapia salvavita, e che, prima del collocamento in aspettativa, aveva maturato i giorni di licenza oggetto dell’istanza.
Il diniego si basava, inoltre, sulla circostanza che l’interessato avrebbe espressamente richiesto di non convertire i giorni di licenza ordinaria in licenza straordinaria. Avverso tale diniego, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 14 del D.P.R. n. 395/1995, dell’art. 18 del D.P.R. n. 254/1999 e dell’art. 36 Cost., nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 40033 dell’8 ottobre 2012, secondo cui le cessazioni del rapporto di lavoro dovute a malattia o decesso del dipendente configurano vicende estintive indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro. In tali ipotesi, l’inclusione nel divieto di monetizzazione di cui all’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 comporterebbe una preclusione ingiustificata e irragionevole, poiché la mancata fruizione delle ferie non è riconducibile a una scelta del dipendente.
Il Tribunale ha poi rilevato il carattere carente e contraddittorio della motivazione del provvedimento impugnato. L’Amministrazione non aveva dato rilievo alla circostanza, pure emersa dal preavviso di rigetto, dell’assenza ininterrotta dal servizio per motivi di salute dall’8 febbraio 2021. Risultava pertanto illogico imputare al militare la mancata presentazione della domanda di fruizione della licenza nel periodo di interesse, considerato il grave stato di infermità che lo aveva condotto al decesso.
Inoltre, tali ragioni ostative erano state dedotte dall’Amministrazione solo nella relazione depositata in giudizio e non nel preavviso di rigetto né nel diniego conclusivo. Il riferimento alla mancata domanda di fruizione e alla mancata richiesta di godere delle ferie prima dell’aspettativa configurava una motivazione postuma, come tale inammissibile. Quanto alla dedotta richiesta di non conversione della licenza in licenza straordinaria, la stessa non risultava prodotta in atti né richiamata nella relazione dell’Amministrazione.
Alla luce di tali elementi, il Collegio ha accolto il ricorso, limitatamente ai vizi motivazionali rilevati, con onere per l’Amministrazione di riesaminare la domanda alla luce dei principi espressi. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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