SCIA per ristrutturazione con diverso sedime e silenzio della Soprintendenza: l’Amministrazione deve pronunciarsi (TAR Abruzzo n. 526 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate, anche con diverso sedime, sagoma, prospetti o caratteristiche planivolumetriche, sono riconducibili alla ristrutturazione edilizia e possono essere realizzati mediante SCIA in alternativa al permesso di costruire ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001. Il provvedimento di rigetto della SCIA che escluda l’applicabilità di tale titolo edilizio deve essere sorretto da una motivazione specifica e non apodittica, che dimostri la sussistenza di eccezioni alla regola. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Soprintendenza senza che questa abbia reso il prescritto parere, l’Amministrazione competente è tenuta a provvedere comunque sulla domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146, comma 9, del d.lgs. n. 42/2004, previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Un condominio presentava al Comune una SCIA in alternativa al permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione del fabbricato condominiale, nella medesima conformazione originaria ma con arretramento di una decina di metri dal fronte strada, al fine di adeguare lo stabile alle normative antisismiche. L’area è sottoposta a vincolo paesaggistico, sicché il condominio presentava contestualmente istanza di autorizzazione paesaggistica. La Soprintendenza non rilasciava il parere nel termine prescritto e il Comune, con provvedimento del giugno 2023, disponeva il rigetto della SCIA, ritenendo che la ricostruzione in diverso sito configurasse “nuova costruzione” e rilevando il mancato rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Con successivo provvedimento dell’ottobre 2023 l’Amministrazione negava però anche l’autorizzazione paesaggistica.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, osservando che la normativa ratione temporis applicabile, in particolare l’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001 in combinato disposto con l’art. 3, lettera d), del medesimo decreto, ricomprende espressamente tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche la demolizione e ricostruzione con diverso sedime, oltre che con diversa sagoma, prospetti e caratteristiche planivolumetriche, purché con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Ne deriva la possibilità di procedere con SCIA. Il Collegio ha censurato il provvedimento impugnato per la sua natura apodittica: l’Amministrazione ha richiamato una datata circolare ministeriale e la prevalente giurisprudenza senza dimostrare la puntuale afferenza al caso di specie, né ha dedotto in giudizio elementi a sostegno della propria tesi, sicché il Collegio ha valorizzato anche la mancata specifica contestazione ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha rilevato che la fondatezza della censura è dimostrata dal comportamento successivo dell’Amministrazione, la quale ha infine adottato il provvedimento di diniego dell’autorizzazione paesaggistica, riconoscendo espressamente che era decorso il termine di sessanta giorni per il parere della Soprintendenza e che, ai sensi dell’art. 146, comma 9, del d.lgs. n. 42/2004, era suo onere provvedere comunque sulla domanda. Il Comune, quindi, non poteva rigettare la SCIA per il difetto di un parere che era divenuto di propria competenza.
In relazione all’atto per motivi aggiunti, il TAR ha accolto il primo motivo, statuendo che l’adozione del provvedimento negativo di autorizzazione paesaggistica avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’omissione di tale comunicazione determina l’illegittimità del provvedimento, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, ultimo inciso, della medesima legge, nella versione modificata dall’art. 12, comma 1, del d.l. n. 76/2020. Il secondo motivo è stato assorbito, dovendo l’Amministrazione rinnovare la propria valutazione nel contraddittorio endoprocedimentale. La sentenza ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, compensando le spese di lite.
Nota della Redazione
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