Inottemperanza e appello: solo i provvedimenti decisori sono impugnabili (Cons. Stato n. 10102 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza non tutti i provvedimenti del giudice sono appellabili: la distinzione corre tra provvedimenti decisori, idonei al giudicato e impugnabili ai sensi dell’art. 114, comma 8, cod. proc. amm., e provvedimenti ordinatori o istruttori, privi di attitudine al giudicato e di immediata portata lesiva, come l’ordinanza che sostituisce il commissario ad acta. Il nomen iuris adottato dalla parte è irrilevante: il reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. è rimedio contro gli atti del commissario, non contro la sua inerzia, che va fatta valere con un incidente di esecuzione. Il provvedimento non decisorio non deve pronunciarsi sulle spese, perché l’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. e l’art. 91 cod. proc. civ. impongono la statuizione solo alla decisione che chiude il processo. Il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori richiede l’iscrizione all’albo dei cassazionisti, a pena di estromissione del difensore e di segnalazione deontologica.

Il Fatto

Il TAR Lazio, in sede di ottemperanza a una pronuncia del giudice civile che aveva condannato l’Amministrazione al pagamento dell’indennizzo per irragionevole durata del processo, adotta un’ordinanza collegiale con cui fornisce chiarimenti sulla nomina del commissario ad acta, respinge la richiesta di astreintes e ritiene di non dover liquidare le spese, stante il carattere meramente ordinatorio del provvedimento.

La parte soccombente appella, dolendosi dell’omesso regolamento delle spese. L’Amministrazione si costituisce. La causa giunge in decisione alla camera di consiglio, ove il Collegio verbalizza l’avviso sulle questioni di rito rilevabili d’ufficio: ammissibilità dell’appello, difetto di ius postulandi di un difensore non cassazionista e superamento dei limiti dimensionali dell’atto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto la sospensione del processo disposta dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001, come novellato dal d.l. n. 117/2025. La ratio della sospensione è concedere all’Amministrazione il tempo per adempiere a un debito; dove una valutazione prospettica esclude che il giudizio di ottemperanza generi alcun nuovo debito, la sospensione perde ragion d’essere e la causa può essere definita con la ragione più liquida.

Quanto al rito, il Collegio rileva il difetto di ius postulandi di uno dei difensori, non iscritto all’albo dei cassazionisti. L’art. 22, comma 2, cod. proc. amm. impone il ministero di avvocato ammesso al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, e gli avvocati non cassazionisti non possono compiere alcuna attività processuale, neppure se affiancati da un cassazionista. Il difensore è pertanto estromesso dal fascicolo, con trasmissione della sentenza al COA di Napoli e alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.

Rilevato d’ufficio anche il superamento dei limiti dimensionali, il Collegio applica l’art. 13-ter, comma 5, disp. att. cod. proc. amm.: la lite concerneva solo la compensazione delle spese, nessuna autorizzazione è stata richiesta e lo sforamento non sarebbe stato giustificabile. La somma è quantificata in misura pari a una volta il contributo unificato in astratto dovuto, pari a euro 450 ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, lett. a), d.P.R. n. 115/2002, a prescindere dall’esenzione.

Nel merito, l’appello è inammissibile. L’art. 114, comma 8, cod. proc. amm. consente l’impugnazione dei soli provvedimenti decisori; l’ordinanza che ha sostituito il commissario ad acta è atto ordinatorio, privo di portata lesiva immediata. Irrilevante è la qualificazione come “reclamo”, rimedio esperibile contro gli atti e non contro l’inerzia del commissario. L’appello è comunque infondato: il provvedimento non decisorio non doveva pronunciarsi sulle spese, e in ogni caso la compensazione troverebbe fondamento nella reciproca parziale soccombenza, avendo il TAR respinto la domanda di astreintes.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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