Punteggi premiali e soccorso istruttorio: no alla supplenza su carenze dell’offerta tecnica (TAR Lombardia n. 3650 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni della commissione giudicatrice sull’offerta tecnica nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo entro i limiti della manifesta illogicità, del travisamento dei fatti o dell’errore di fatto. Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla stazione appaltante nel rinnovare il confronto tecnico tra le offerte, né valorizzare in via esclusiva singoli elementi quantitativi. Non è ammissibile il soccorso istruttorio, in funzione integrativa o sanante, in relazione a elementi che integrino il contenuto dell’offerta tecnica o economica, potendo invece emendarsi solo le carenze attinenti ai requisiti di ordine generale. La domanda risarcitoria va respinta quando l’atto impugnato sia riconosciuto legittimo, difettando il requisito del danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il verbale di aggiudicazione dell’appalto indetto da ATM Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. per il servizio di sviluppo, manutenzione e supporto evolutivo di una piattaforma GRC, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La Commissione di gara attribuiva all’ATI controinteressata 82,57 punti e alla ricorrente 65 punti, aggiudicando la gara alla prima. La ricorrente contestava la mancata attribuzione dei punteggi premiali previsti dal disciplinare, per due criteri valutativi, relativi all’esperienza in Risk Management e Internal Audit di almeno due analisti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’unico motivo di ricorso, incentrato sulla censura per violazione delle prescrizioni del disciplinare, errore sui presupposti, difetto di istruttoria e violazione dell’art. 101 del d. lgs. n. 36/2023. Ha chiarito che i giudizi della Commissione sull’offerta tecnica sono espressione di discrezionalità tecnica, censurabili solo per manifesta illogicità o travisamento, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato. Nel caso di specie, il disciplinare distingueva tra requisito essenziale dell’esperienza nella configurazione di piattaforme e requisito premiale dell’esperienza nella consulenza di processo, attività ontologicamente non sovrapponibili. Dai curricula allegati all’offerta della ricorrente, la Corte ha desunto che solo una figura possedeva i requisiti premiali, risultando gli altri due profili carenti delle competenze di processo, pur essendo dotati di competenze tecniche nella configurazione delle piattaforme. Il Collegio ha reputato il giudizio della Commissione non viziato da manifesta illogicità o travisamento.

Quanto all’asserita disparità di trattamento, il Collegio ha rammentato che tale vizio presuppone l’identità delle situazioni a confronto e la prova rigorosa della disparità, prova non fornita dalla ricorrente, che non aveva nemmeno indicato le figure professionali che avrebbero ottenuto il maggior punteggio. Infine, la Corte ha escluso ogni obbligo di attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del d. lgs. n. 36/2023, in quanto l’istituto non può supplire alle carenze contenutistiche dell’offerta tecnica, come i requisiti premiali, senza violare la par condicio dei concorrenti.

La legittimità dell’atto impugnato ha determinato il rigetto della connessa domanda risarcitoria, risultando escluso il requisito del danno ingiusto. La società ricorrente è stata condannata alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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