Il canone unico provinciale non è dovuto per i viadotti autostradali che sovrastano strade provinciali (TAR Abruzzo n. 525 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario autostradale che realizzi e gestisca un’infrastruttura demaniale statale, ivi inclusi i viadotti e i pontoni che sovrastano strade provinciali, non occupa abusivamente il soprassuolo dell’ente locale e non è tenuto al pagamento del canone patrimoniale di concessione. L’autostrada, pur interferendo materialmente con il suolo provinciale, conserva la natura di bene demaniale statale, sicché l’attraversamento non integra un rapporto di utilizzazione del bene provinciale né richiede alcun titolo concessorio o autorizzatorio dell’ente territoriale. Ne consegue l’insussistenza del potere sanzionatorio della Provincia per l’asserita occupazione abusiva e l’illegittimità del relativo verbale di accertamento e contestazione.
Il Fatto
La società concessionaria dell’autostrada A14 impugnava il verbale di accertamento e contestazione con cui la Provincia di Teramo le aveva irrogato, per l’annualità 2023, la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del canone unico patrimoniale, per avere occupato abusivamente lo spazio sovrastante il suolo provinciale mediante pontoni autostradali insistenti su dieci strade provinciali. Era impugnato altresì il regolamento provinciale, nella parte in cui escluse la sanzione accessoria ripristinatoria per le installazioni sovrastanti la sede stradale.
La ricorrente deduceva, tra l’altro, che l’opera costituisse parte integrante dell’infrastruttura demaniale statale assentita con concessione, sicché l’occupazione non sarebbe stata abusiva e alcun canone sarebbe stato dovuto all’ente locale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Provincia, che invocava la natura tributaria del canone ai sensi della richiamata giurisprudenza delle Sezioni Unite. Ha ritenuto che la controversia non concerna il quantum del canone ma il suo an, ossia la sussistenza del potere impositivo in capo all’ente locale, vertendo nella materia della concessione di beni pubblici di cui all’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a..
Ha altresì respinto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, ravvisando nell’atto impugnato una autonoma attitudine lesiva, sia per l’accertamento dell’abuso in esso contenuto, sia per la possibilità di estinguere l’illecito, entro sessanta giorni, mediante il pagamento in misura ridotta.
Nel merito, il Collegio ha accolto il motivo con cui la ricorrente aveva dedotto l’esistenza di un legittimo e autonomo titolo di occupazione. Il viadotto, parte inseparabile dell’infrastruttura autostradale, costituisce bene demaniale statale, sicché la mera interferenza materiale con il suolo provinciale non realizza un’occupazione abusiva né sottrae superficie all’uso pubblico: lo spazio è stato destinato d’autorità, per legge statale, alla rete autostradale nazionale.
Né rileva la natura privatistica del gestore, che opera per conto dello Stato e non può essere equiparato a chi occupi il bene provinciale per finalità privatistiche, con la conseguenza che nessun canone di occupazione è dovuto all’ente locale. In ragione dell’accertata insussistenza del potere sanzionatorio, il TAR ha annullato il verbale impugnato e respinto la domanda di annullamento del regolamento, non essendovi interesse alla caducazione di una norma che, comunque, non avrebbe potuto trovare applicazione nei confronti della ricorrente.
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Nota della Redazione
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