Inconferibilità cariche elettive e verifica esterna alle operazioni elettorali (TAR Abruzzo n. 442 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità delle cariche elettive di vertice degli enti pubblici non economici è attribuita al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ente ed è svolta contestualmente ovvero successivamente all’insediamento dell’organo elettivo. Tale attività afferisce alla fase dell’efficacia della carica e non incide sulla costituzione dell’organo collegiale, che si perfeziona con la nomina dei componenti all’esito delle operazioni elettorali, né sul suo funzionamento. Le disposizioni sulla inconferibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni non estendono la nullità degli atti di conferimento alla costituzione degli organi collegiali elettivi, i quali restano validamente costituiti anche in assenza della verifica delle cause ostative.
Il Fatto
In data 31 luglio 2023 si è svolta l’assemblea dei membri del Collegio Regionale dei Maestri di Sci dell’Abruzzo, indetta dal Commissario straordinario nominato dalla Regione, per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del delegato al Collegio Nazionale dei Maestri di Sci. Nella seduta del successivo 4 agosto 2023, previa convalida delle nomine, si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo. Alcuni candidati non eletti hanno impugnato gli atti della procedura elettorale, deducendo che il Commissario straordinario non avrebbe verificato l’insussistenza di cause di inconferibilità della carica in capo ai candidati, con conseguente incandidabilità di sette consiglieri eletti e invalidità dell’intera tornata elettorale. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di posizioni di elettorato passivo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che l’oggetto della domanda non attiene all’ineleggibilità dei candidati ma alla contestazione della regolarità delle operazioni elettorali, rispetto alle quali il privato vanta una posizione di interesse legittimo. Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie concernenti le operazioni elettorali, dalla convocazione sino alla proclamazione degli eletti, restando devolute al giudice ordinario le sole controversie relative all’elettorato passivo e alle cause di ineleggibilità e incompatibilità.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la propria sentenza n. 115 del 2025, resa su un ricorso analogo proposto da un candidato eletto, la cui motivazione è integralmente condivisa ai sensi dell’art. 74, comma 1, del codice del processo amministrativo. La disciplina del d.lgs. n. 39/2013 si applica anche alle cariche elettive di vertice degli enti pubblici non economici, tra cui gli Ordini e i Collegi professionali, ma l’attività di verifica delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità esula dalle operazioni elettorali.
L’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 individua nell’atto di conferimento dell’incarico il momento in cui l’eletto deve presentare la dichiarazione sull’insussistenza delle cause ostative, qualificandola come condizione per l’acquisizione di efficacia dell’incarico. Tale verifica è rimessa al RPCT dell’ente ed è effettuata contestualmente o successivamente all’insediamento dell’organo, senza che possa operarsi alcuna scissione temporale tra verifica delle cause di inconferibilità e verifica delle cause di incompatibilità.
Ne consegue che il Commissario straordinario ha correttamente limitato il proprio intervento alla pubblicazione delle candidature, senza richiedere e verificare le dichiarazioni, operazioni rimesse al RPCT dopo la conclusione della procedura elettorale. L’art. 17 del d.lgs. n. 39/2013 sancisce la nullità dei soli atti di conferimento, non estendendo l’invalidità alla costituzione degli organi collegiali elettivi, che restano validamente costituiti anche in assenza di verifica delle cause ostative. La diversa qualità di candidati non eletti dei ricorrenti non muta le conclusioni, incidendo solo sulle condizioni dell’azione e non sulla fondatezza delle censure, sicché il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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