Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Abruzzo n. 439 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., consegue alla formale dichiarazione resa dal ricorrente di non avere più interesse alla decisione nel merito del ricorso, in ragione del sopravvenuto avveramento dell’utilità sostanziale perseguita. La piena operatività del principio dispositivo nell’ambito del giudizio amministrativo consente al giudice di prendere atto della cessazione dell’interesse alla tutela, senza necessità di esaminare il merito delle censure proposte. La compensazione delle spese di lite può essere disposta, ricorrendo giuste ed eccezionali ragioni, anche quando l’Amministrazione resistente aderisca alla richiesta avanzata dalla parte ricorrente in considerazione della definizione in rito della controversia.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR il provvedimento con cui il Comune aveva negato l’autorizzazione ad occupare temporaneamente aree pubbliche, necessarie per installare una gru destinata ai lavori di consolidamento e restauro di alcuni fabbricati situati nel centro storico, nonché il successivo atto di conferma del diniego.

Nel corso del giudizio, la società dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, essendo nel frattempo iniziati i lavori edili mediante l’utilizzo di una gru collocata da altra impresa a titolo oneroso, a seguito di contatti promossi dall’Amministrazione comunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che parte ricorrente aveva versato in atti una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla delibazione nel merito del gravame, in ragione dell’avvio dei lavori edili con la gru collocata da altra impresa, chiedendo comunque la compensazione delle spese di lite.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che, alla luce della formale dichiarazione resa in giudizio e in virtù della piena operatività del principio dispositivo nel processo amministrativo, il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza necessità di esaminare le censure di merito proposte avverso i provvedimenti impugnati.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione, ravvisando giuste ed eccezionali ragioni nella definizione in rito della controversia e nella espressa richiesta avanzata dalla parte ricorrente, alla quale l’Amministrazione resistente aveva aderito con nota depositata in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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