Esecuzione del giudicato e perimetro della revisione prezzi sugli oneri di sicurezza (TAR Marche n. 806 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione del giudicato, la stazione appaltante è tenuta ad attenersi esclusivamente al dictum della sentenza passata in giudicato e non può applicare d’ufficio la norma che ha fondato la decisione di accoglimento, né la parte può impugnare nuovamente davanti allo stesso giudice la sentenza già emessa, attraverso censure che ne reiterino la contestazione. Il compenso revisionale di cui all’art. 26 del D.L. n. 50/2022 può avere ad oggetto, in relazione agli oneri per la sicurezza, esclusivamente le specifiche lavorazioni strumentali a garantire la sicurezza dei lavoratori, nella misura in cui i relativi materiali siano stati oggetto di variazioni di prezzo rilevate con appositi decreti ministeriali. Sono escluse dall’ambito applicativo della norma eccezionale le mere forniture, gli apprestamenti, i noli, i DPI e le componenti meramente organizzative, nonché i manufatti preassemblati dal produttore e solo collocati in opera. In assenza di una voce espressa nel prezzario regionale di riferimento, la stazione appaltante può legittimamente utilizzare altri prezzari regionali o gli indici ISTAT, trattandosi di criteri di valutazione ragionevoli. La percentuale di incremento secca del 20% di cui al comma 3 dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022 si applica solo nelle more dell’aggiornamento dei prezzari, non anche a regime.
Il Fatto
La società, appaltatrice di un contratto per lavori di adeguamento di un tratto stradale, aveva chiesto alla stazione appaltante la revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022. Con una prima sentenza, il TAR aveva accolto parzialmente il ricorso, statuendo che le lavorazioni strumentali a garantire la sicurezza dei lavoratori potessero rientrare nel perimetro applicativo della norma, ma aveva respinto la domanda di accertamento del diritto, imponendo alla stazione appaltante di ripetere l’istruttoria. La sentenza era stata confermata in appello dal Consiglio di Stato.
In esecuzione di tale decisione, la stazione appaltante adottava una nuova nota con la quale riconosceva all’appaltatrice un importo a titolo di revisione prezzi per gli oneri di sicurezza, limitatamente ad alcune voci. La società, ritenendo i criteri adottati illegittimi, impugnava la nuova nota, contestando in particolare l’esclusione di alcune lavorazioni e le modalità di calcolo, e chiedeva l’accertamento del proprio diritto alla revisione in misura maggiore.
La Motivazione della Corte
Il TAR osserva che il giudizio costituisce la prosecuzione di quello definito dal Consiglio di Stato, con la conseguenza che la questione di giurisdizione è ormai definita con effetto di giudicato e non può essere riesaminata. In subordine, il ricorso avrebbe potuto essere riqualificato come ricorso per ottemperanza, atteso che la società lamenta l’erronea applicazione dei criteri dettati dal giudice di cognizione.
Quanto al primo motivo, il Collegio lo dichiara inammissibile, perché diretto a contestare per la seconda volta la sentenza del TAR davanti allo stesso giudice che l’ha adottata. L’inammissibilità non è superabile invocando l’obbligo della stazione appaltante di applicare d’ufficio la norma di revisione, poiché in sede di esecuzione l’amministrazione deve attenersi al dictum della sentenza che ha definito il giudizio di cognizione.
Nel merito, il Tribunale ritiene infondate le censure relative ai criteri applicati dalla stazione appaltante. Quanto alla limitazione delle voci oggetto di revisione, il giudice richiama il principio affermato nelle pregresse decisioni, secondo cui gli oneri di sicurezza non rientrano tout court nell’ambito dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022, essendo ammissibili alla revisione solo le specifiche lavorazioni strumentali alla sicurezza dei lavoratori che impieghino materiali con variazioni di prezzo rilevate dai decreti ministeriali. Da ciò discende l’infondatezza delle censure relative all’esclusione di alcune voci, correttamente differenziate dalla stazione appaltante sulla base della distinzione tra opere da assemblare in cantiere e manufatti preassemblati semplicemente collocati in opera.
Quanto ai profili relativi al calcolo, il TAR ritiene ragionevole il ricorso ad altri prezzari regionali o agli indici ISTAT per le voci non presenti nel prezzario di riferimento, non essendo stato dimostrato un pregiudizio significativo. Esclude inoltre l’applicabilità della percentuale secca del 20%, riferita alla sola fase transitoria di aggiornamento dei prezzari del 2021. Ritiene infine giustificato il coefficiente correttivo volto a evitare una indebita locupletazione dell’appaltatore, e non conferente il richiamo all’art. 4.1.6 dell’Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, che disciplina la contabilizzazione fisiologica dei costi della sicurezza e non il meccanismo speciale di adeguamento emergenziale. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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