Rete idrica e fognaria e asfaltatura di strade private non integrano occupazione illegittima (TAR Abruzzo n. 445 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di opere di urbanizzazione primaria consistenti nella posa di reti idriche e fognarie al di sotto del piano di campagna non integra un’occupazione illegittima del suolo, non determinando un’irreversibile trasformazione del fondo, ma configurando al più una servitù di fatto che limita le facoltà di godimento del proprietario. Analogamente, la mera sistemazione e asfaltatura di strade già realizzate dal privato e aperte al pubblico transito non determina una vicenda acquisitiva della proprietà, trattandosi di intervento che incide solo sulla titolarità del godimento del bene. La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste per le domande risarcitorie da occupazione illegittima conseguenti a una procedura espropriativa non conclusa con decreto di esproprio, mentre resta devoluta al giudice ordinario la sola determinazione delle indennità da occupazione legittima.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di terreni, hanno adito il TAR deducendo l’occupazione illegittima dei propri fondi da parte del Comune, che, nell’ambito di una procedura espropriativa mai formalmente conclusa, aveva realizzato opere di urbanizzazione primaria quali strade, condotte fognarie, illuminazione pubblica e reti idriche. Hanno quindi chiesto la restituzione dei beni, previa rimessione in pristino, e il risarcimento del danno da occupazione illegittima, quantificato in una somma complessiva di € 453.152,00. Il Comune si è costituito contestando la fondatezza della domanda, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e sostenendo, nel merito, che le opere realizzate consistevano esclusivamente nella rete idrica e fognaria e nella sistemazione di strade già esistenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando l’art. 133, lett. g), c.p.a. che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio del potere pubblico in materia di espropriazione. Ha precisato che la giurisdizione del giudice ordinario residua solo per la determinazione e corresponsione delle indennità da occupazione legittima, mentre le domande di accertamento del mancato perfezionamento del procedimento espropriativo e di risarcimento del danno da occupazione illegittima appartengono al giudice amministrativo, in conformità al costante orientamento delle Sezioni Unite (cfr. ord. n. 6099 del 2023).
Nel merito, il Tribunale ha rilevato come la documentazione versata in atti dimostrasse che il Comune si era limitato a costruire la rete idrica e fognaria e ad asfaltare strade già esistenti, senza realizzare nuove strade né altri manufatti. Ha pertanto ritenuto che i ricorrenti non avessero assolto all’onere probatorio sull’occupazione illegittima e sull’irreversibile trasformazione del suolo.
La sentenza richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la realizzazione di reti idriche e fognarie non configura un’illecita occupazione, non trasformando irreversibilmente il suolo. Le opere, attraversando il fondo al di sotto del piano di campagna, non impediscono l’utilizzo pieno del bene e possono configurare al più una servitù di fatto, inidonea a determinare il fenomeno dell’occupazione acquisitiva (cfr. Cass. n. 615 del 2026, in conformità a Cass. n. 21883 del 2015).
Quanto ai lavori di sistemazione stradale, il Collegio ha richiamato il principio per cui la mera asfaltatura di una strada già costruita dal privato e aperta al transito non rileva ai fini della configurabilità di una vicenda acquisitiva, non postulando l’inemendabile trasformazione del suolo in opera pubblica (cfr. Cass. n. 22920 del 2013). Il Comune, titolare di un diritto reale d’uso pubblico sulle aree, era legittimato all’utilizzo e alla manutenzione per garantire la sicurezza della viabilità, sicché la sistemazione delle strade costituisce un’utilità per i proprietari e non un pregiudizio.
Conseguentemente, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di accesso agli atti, soddisfatta dall’Amministrazione, e ha respinto la restante parte del ricorso, compensando integralmente le spese di lite in ragione del complessivo andamento della vicenda amministrativa.
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