Sospensione necessaria del giudizio in attesa dell’esito della causa civile sullo stralcio dei canoni demaniali (TAR Abruzzo n. 150 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza di un giudizio ordinario avente ad oggetto l’accertamento del diritto del concessionario a beneficiare della definizione agevolata dei canoni demaniali marittimi, prevista dall’art. 100, comma 7, del d.l. n. 104/2020, costituisce presupposto per la sospensione necessaria del giudizio amministrativo concernente la legittimità della richiesta di pagamento dei medesimi canoni. Tale effetto processuale discende dalla finalità deflattiva del contenzioso che caratterizza la norma, la quale consente di definire, in via stragiudiziale, le controversie relative alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. In questo contesto, l’ordinanza di sospensione del processo amministrativo, ai sensi dell’art. 79, comma 1, cod. proc. amm., deve essere disposta in attesa del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il beneficio.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria di un’area demaniale marittima, impugnava dinanzi al TAR la nota comunale del 2016 recante la rideterminazione del canone concessorio e la successiva richiesta di pagamento per l’anno 2016, dopo la riqualificazione dei manufatti come pertinenze demaniali. Nel corso del giudizio, il concessionario presentava domanda per ottenere la definizione agevolata del rapporto ai sensi dell’art. 100, comma 7, d.l. n. 104/2020, chiedendo la sospensione del processo.
Il giudizio veniva inizialmente sospeso per la pendenza di una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia UE, conclusasi nel 2024. Successivamente, il concessionario rappresentava che la Corte d’Appello, con sentenza del 2025, aveva riconosciuto il suo diritto allo stralcio dei canoni, anche per quelli già versati, e rinnovava l’istanza di sospensione in attesa del passaggio in giudicato della decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha accolto l’istanza, ritenendo sussistenti i presupposti per disporre la sospensione del giudizio. Il Collegio ha richiamato, ex art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., la motivazione dell’ordinanza del Cons. Stato, Sez. VII, n. 8216 del 2024, secondo cui, quando pende un giudizio ordinario relativo alla concessione del beneficio dello stralcio, ricorre un’ipotesi di sospensione ex lege.
Tale effetto processuale è stato ricondotto alla particolare natura della normativa sopravvenuta, caratterizzata da una finalità deflattiva del contenzioso. La norma, infatti, offre al concessionario la possibilità di definire in via amministrativa la controversia sul pagamento dei canoni, versando una somma ridotta. In questo quadro, la pendenza del giudizio ordinario sull’accertamento del diritto al beneficio assume rilievo pregiudiziale rispetto al processo amministrativo, rendendo opportuna l’attesa della definizione della questione.
Il Tribunale ha pertanto disposto la sospensione del giudizio, che potrà essere riassunto nelle forme di cui all’art. 80 cod. proc. amm., una volta che la sentenza del giudice ordinario sia passata in giudicato.
Nota della Redazione
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