Silenzio del SUAP e obbligo di provvedere anche in pendenza di variante (TAR Lombardia n. 3351 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il responsabile del SUAP, una volta scaduti i termini fissati dall’art. 7 del d.P.R. n. 160 del 2010, è tenuto a concludere il procedimento con un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge n. 241 del 1990. La pendenza, o l’imminenza, di un procedimento di variante al piano di governo del territorio non fa venir meno tale obbligo, poiché l’interesse del privato a una risposta espressa resta autonomo. Il giudice amministrativo accerta l’illegittimità del silenzio e condanna l’amministrazione a provvedere entro un termine, con nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

Il Fatto

La società proprietaria di un’area nel territorio comunale presenta al SUAP un’istanza ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 160 del 2010 per attivare la procedura in variante e ottenere il permesso di costruire per una RSA. L’istanza risale all’anno 2023.

Non ricevendo alcuna risposta definitiva, la ricorrente propone ricorso davanti al TAR Lombardia per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna del Comune all’adozione del provvedimento conclusivo. Si costituisce il Comune; la causa è trattenuta in decisione dopo la camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 2, primo comma, della legge n. 241 del 1990: quando il procedimento consegue obbligatoriamente a un’istanza, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso. Se il termine fissato dalla legge decorre senza conclusione, l’amministrazione è inadempiente e l’interessato può ottenere dal giudice amministrativo l’accertamento del silenzio e la condanna.

Per i procedimenti di competenza del SUAP i termini sono dettati dall’art. 7 del d.P.R. n. 160 del 2010. Il SUAP può chiedere documentazione integrativa entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza; il provvedimento finale deve essere emesso entro i successivi trenta giorni. Quando occorre acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di altre amministrazioni, il responsabile indice una conferenza di servizi; scaduto comunque il termine, si applica l’art. 38, terzo comma, lett. h), del d.l. n. 112 del 2008, che impone di concludere il procedimento prescindendo dall’avviso delle altre amministrazioni coinvolte.

Nel caso concreto non è contestato che l’istanza sia stata presentata al SUAP nel 2023 né che i termini siano ormai da tempo scaduti senza alcuna decisione. Il Comune deve quindi essere considerato inadempiente all’obbligo dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990.

Il Collegio esclude che l’avvio, o l’imminente avvio, di un procedimento di variante al piano di governo del territorio possa paralizzare l’obbligo di provvedere. La compatibilità urbanistica dell’insediamento, che quella variante dovrebbe assicurare, non elimina il dovere legale di chiudere il procedimento avviato dall’istanza con un provvedimento espresso.

Il ricorso è pertanto fondato. Il Comune è condannato a provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, con avvertimento che in caso di persistente inadempimento si procederà alla nomina di un commissario ad acta. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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