Dimensionamento scolastico: onere motivazionale rafforzato e tutela dei presidi montani (TAR Marche n. 1048 del 15.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il dimensionamento della rete scolastica regionale spetta alla Regione, che provvede autonomamente entro il contingente organico fissato con decreto ministeriale, sentite le Province e i Comuni. La clausola di salvaguardia delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani non impone il mantenimento dell’autonomia scolastica, ma la conservazione del presidio scolastico sul territorio, ancorché accorpato ad altro istituto. Gli atti di programmazione, connotati da ampia discrezionalità, sono sindacabili solo per errori, irrazionalità o irragionevolezza. Il giudice verifica la congruità della motivazione rispetto alle risultanze istruttorie e agli indirizzi regionali, senza sostituirsi alla scelta amministrativa. Le misure cautelari di riesame non sospendono l’intero procedimento, ma impongono di colmare specifiche carenze motivazionali.

Il Fatto

Il Comune ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale con cui, per l’anno scolastico 2025/2026, è stato disposto l’accorpamento del proprio istituto comprensivo con l’istituto omnicomprensivo di un Comune vicino. La scelta si discostava dall’ipotesi emersa in istruttoria, che indicava l’accorpamento con un diverso istituto comprensivo come meno impattante.

Il TAR, in sede cautelare, ha accolto due volte l’istanza, ordinando un approfondito riesame sui criteri del dimensionamento, sulle condizioni orografiche e socioeconomiche delle autonomie incise e sulle ragioni del discostamento dalle proposte istruttorie. La Regione ha adottato due successive deliberazioni integrative, confermando la scelta iniziale. Sono seguiti ulteriori motivi aggiunti, fino all’impugnazione della programmazione per l’anno scolastico 2026/2027.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 1, comma 557, legge n. 197/2022 ha riscritto l’art. 19 del D.L. n. 98/2011, assumendo a parametro la popolazione scolastica regionale e superando l’istituto della reggenza. Il D.I. n. 127/2023 ha fissato per le Marche il limite di 208 autonomie per il 2025/2026. Sul punto la Corte richiama la Corte cost. n. 223/2023: al contingente dei dirigenti non deve corrispondere un pari numero di istituzioni scolastiche.

Il TAR chiarisce la portata delle precedenti ordinanze: il loro effetto non era sospendere l’intero procedimento di programmazione, ma invitare l’Amministrazione a riesaminare specifici aspetti motivazionali. Le misure cautelari propulsive lasciano libera l’Amministrazione sugli aspetti non compromessi, restituendole l’intero potere decisionale.

Sul merito, il Collegio richiama Cons. Stato n. 5511/2025: la clausola di salvaguardia per i comuni montani è collocata a monte del piano, non a valle, e non obbliga a mantenere sedi autonome solo perché ubicate in territori montani. La tutela si realizza con la conservazione del plesso, non con l’autonomia giuridica.

Il sindacato resta nei limiti dell’irragionevolezza. La Regione ha infine esplicitato i fattori della scelta: continuità territoriale e relazioni funzionali consolidate, ricettività e capacità organizzativa dell’istituto ricevente, precedente favore del Consiglio d’istituto. Ha inoltre chiarito, nella deliberazione di riesame, le ragioni del discostamento dal parere della Commissione consiliare e dalle posizioni della Provincia, dell’Unione Montana e dell’USR. Le motivazioni complessive sono ritenute esaustive e superano gli indirizzi non vincolanti espressi in sede assembleare.

Quanto alla programmazione 2026/2027, la Provincia non ha formalizzato alcuna motivata proposta di modifica e non ha fornito elementi tecnici a sostegno dell’insostenibilità dell’accorpamento. La conferma degli assetti risulta quindi legittima e coerente. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese per la novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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