Ottemperanza al giudicato e quantificazione equitativa del danno da inadempimento concessorio (TAR Umbria n. 51 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che abbia accertato l’inadempimento del concedente e disposto, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., la formulazione di una proposta risarcitoria, il giudice amministrativo, preso atto del mancato accordo tra le parti, procede alla liquidazione equitativa del danno sulla base degli elementi disponibili. Il rifiuto ingiustificato del danneggiato di produrre la documentazione contabile richiesta dall’Amministrazione non può risolversi in un beneficio in favore della parte, imponendo anzi il ricorso a stime conservative. La tutela del contraddittorio prevista nel giudicato non implica una quantificazione concertata del danno, dovendo la proposta restare espressione dell’Amministrazione.

Il Fatto

Una società concessionaria agisce per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Umbria che, accogliendo in parte la sua domanda, aveva accertato l’inadempimento del Comune e aveva disposto, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., la formulazione di una proposta risarcitoria. La decisione era stata confermata in appello.

Dopo l’incontro del 13 febbraio 2024 e una riunione della Commissione tecnica, il Comune ha formulato la proposta del 10 aprile 2025, quantificando il danno in 9.000,00 euro. La società ha contestato la stima e ha proposto una controquantificazione di 5.699.317,11 euro, oltre interessi e rivalutazione. Le parti hanno ribadito le rispettive posizioni nelle note del 16 e del 22 maggio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie anzitutto l’eccezione di inammissibilità della memoria di replica del Comune. L’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., con il dimezzamento dei termini ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm., contiene l’oggetto della replica nei limiti del contrasto alle difese avversarie. Poiché la ricorrente non ha prodotto nuovi documenti e ha depositato una memoria di mero rinvio, la replica è inutilizzabile.

Nel merito, il Tribunale prende atto del mancato accordo sulla quantificazione e respinge la censura di violazione del contraddittorio. La società è stata invitata alla riunione della Commissione; il suo mancato coinvolgimento successivo discende dal rifiuto di produrre la documentazione contabile richiesta. La garanzia del contraddittorio non impone una codecisione tra le parti.

Il ritardo nella formulazione della proposta è ascrivibile in parte alla difficoltà di quantificare il danno in assenza di dati contabili. Non è dimostrato un pregiudizio superiore a quello ristorabile con interessi e rivalutazione monetaria, riconosciuti fino alla liquidazione, secondo il principio di cui all’Ad. Plen. n. 2 del 2017.

La proposta del 10 aprile 2025 e le note del 16 e 22 maggio 2025 non sono nulle: si tratta di atti non autoritativi, privi di valenza lesiva, espressione della posizione assunta in un rapporto paritetico. L’esistenza dell’inadempimento è coperta da giudicato, ma ciò non libera la società dall’onere di provare l’entità del danno. Il rifiuto di esibire i dati contabili è stato motivato con l’assenza di una contabilità separata: giustificazione implausibile.

Il Tribunale procede quindi a liquidazione equitativa. Per la tardiva istituzione della sosta a pagamento, corregge la stima della ricorrente applicando un’occupazione media del 50 per cento, un indice di propensione al pagamento del 25 per cento, una quota di afflusso al parcheggio gestito del 10 per cento e costi pari al 15 per cento dei ricavi. Per la sosta incontrollata sull’area scoperta, riduce il periodo risarcibile al 2011, escludendo i mesi in cui l’elevato numero di sanzioni comprova l’avvenuta dissuasione, e riconosce integralmente il 2010, il 2012 e il 2013.

Il danno complessivo è quantificato in 176.072,69 euro, al lordo delle imposte dirette, con rivalutazione monetaria e interessi fino al soddisfo. La domanda subordinata di annullamento è improcedibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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