Rimborso del contributo unificato e accessori di legge: negata la correzione di errore materiale (TAR Abruzzo n. 108 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimborso del contributo unificato è dovuto alla parte interamente vittoriosa per espressa previsione di legge, ossia ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1, d.P.R. n. 115/2002, e non richiede una specifica statuizione di condanna. Esso è pertanto ricompreso nella clausola “accessori di legge” che accede alla liquidazione delle spese di giudizio: l’omessa menzione espressa del contributo nel dispositivo non configura pertanto un errore materiale, ma una mera ridondanza, con la conseguenza che l’istanza di correzione, ai sensi dell’art. 86 cod. proc. amm., va respinta per assenza del vizio contestato.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 465 del 2025, che aveva accolto il ricorso volto all’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Vasto. Con tale pronuncia l’Amministrazione resistente era stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in una somma determinata “oltre ad accessori di legge“, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il legale della parte ricorrente, ritenendo che nella liquidazione non fosse stato menzionato il rimborso del contributo unificato, presentava istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 86 cod. proc. amm., chiedendo la rettifica del dispositivo sul punto. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio per resistere all’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando che il rimborso del contributo unificato alla parte vittoriosa non è una conseguenza della pronuncia giudiziale, ma opera ex lege in virtù dell’art. 13, comma 6-bis 1, d.P.R. n. 115/2002. La norma, infatti, riconosce direttamente alla parte che ha vinto il giudizio il diritto alla restituzione del contributo versato, a prescindere da una espressa statuizione di condanna in tal senso.
Da tale premessa il Tribunale ha tratto la conseguenza che la formula “accessori di legge“, utilizzata nel dispositivo della sentenza n. 465/2025 in relazione alla condanna alle spese, ricomprende necessariamente anche il rimborso del contributo unificato. L’eventuale omissione di una menzione espressa di tale voce nella liquidazione non determina alcuna lacuna o ambiguità del provvedimento, poiché il diritto al rimborso trova direttamente la propria fonte nella legge.
L’istanza è stata pertanto ritenuta infondata, difettando il presupposto stesso dell’istituto della correzione di errore materiale, ossia la presenza di una divergenza tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione documentale. Nel caso di specie, infatti, la mancata indicazione del contributo unificato non costituiva un vizio del dispositivo, ma semplicemente l’effetto della ridondanza di una previsione normativa già operante.
Conseguentemente, il Collegio ha respinto la domanda di correzione, compensando tra le parti le spese della presente fase processuale.
Nota della Redazione
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