Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel payback dei dispositivi medici se il pagamento ridotto è provato dal ricorrente (TAR Lazio n. 13255 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di definizione agevolata degli obblighi di payback per gli anni 2015-2018, introdotto dall’art. 7 d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni in legge n. 118/2025, determina la cessazione della materia del contendere solo se l’avvenuto versamento della quota ridotta del 25% sia accertato e fatto constare in giudizio dalle Regioni o Province autonome. Qualora, invece, la prova del pagamento sia fornita dalla stessa società ricorrente, che dichiari di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il bene della vita conseguito (estinzione dell’obbligazione mediante pagamento ridotto) è diverso da quello originariamente perseguito (rimozione degli atti impositivi).
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato i decreti ministeriali che hanno certificato il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 (c.d. payback), nonché la determinazione regionale di attribuzione degli oneri di riparto e gli atti conseguenti, chiedendone l’annullamento.
Nelle more del giudizio, è entrato in vigore il d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni in legge n. 118/2025. L’art. 7 della disposizione ha previsto che gli obblighi per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, estinguendo l’obbligazione e precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale. In vista dell’udienza di merito, è stata la società ricorrente a depositare la documentazione comprovante l’avvenuto versamento e a dichiarare di non avere più interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha esaminato la portata processuale dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, richiamando la giurisprudenza già formatasi sul punto. Secondo il tenore letterale della norma, il meccanismo agevolato determina la cessazione della materia del contendere solo se la definizione agevolata degli importi dovuti sia accertata e fatta constare in giudizio dalle Regioni e Province autonome, cui è affidato il relativo accertamento con successivi provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio.
Nel caso di specie, la circostanza è stata invece comprovata e rilevata dalla stessa parte ricorrente, che ha versato in atti la documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto versamento della quota ridotta del 25% e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Tale evenienza, fermo restando il venir meno della controversia, produce sul piano processuale effetti diversi: il giudice ha ricordato il precedente TAR Lazio, sez. IV-quater, 21 gennaio 2026, n. 1269, secondo cui l’istituto applicabile, in questa diversa ipotesi, è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La distinzione si fonda sulla diversità del bene della vita conseguito dal ricorrente che aderisce alla definizione agevolata: egli ottiene l’estinzione dell’obbligazione mediante il pagamento delle somme dovute in misura ridotta, mentre il ricorso era indirizzato all’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati. Il bene conseguito è pertanto diverso da quello richiesto in giudizio, con la conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La natura in rito della decisione ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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