Ricostruzione carriera docente: pagamento parziale del giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 109 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, l’esecuzione della sentenza passata in giudicato deve essere integrale. Ove l’amministrazione abbia corrisposto solo una parte delle somme liquidate dal titolo esecutivo, senza versare le restanti competenze e i ratei di tredicesima mensilità, l’obbligo di conformarsi al giudicato non può ritenersi adempiuto. In tal caso, il giudice amministrativo, accogliendo il ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., assegna all’amministrazione un termine per provvedere e nomina fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, senza necessità di fissare una penalità di mora quando la nomina stessa assicuri il pieno soddisfacimento della pretesa.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza n. 40/2022 del Tribunale di Lanciano – Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto a una docente il diritto alla ricostruzione di carriera e al pagamento di differenze stipendiali per il servizio prestato con contratti a tempo determinato. Non avendo l’amministrazione ottemperato, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’adozione delle misure necessarie e la nomina di un commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso ammissibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997. In punto di merito, ha accertato la mancata integrale ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro, in quanto il pagamento disposto dall’amministrazione risultava parziale: l’importo erogato era inferiore a quello dovuto e non risultavano corrisposti i ratei di tredicesima mensilità.
Il giudice amministrativo ha pertanto sancito l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena esecuzione al titolo esecutivo, condannandolo ad adottare tutti i provvedimenti necessari entro il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d’ora il Prefetto di Chieti quale commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda entro sessanta giorni.
Quanto alla richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio ha ritenuto di non doverla fissare, considerando che la nomina anticipata del commissario ad acta è idonea ad assicurare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. Le spese di lite sono state infine poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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