Infiltrazione mafiosa presunta da rapporti economici con impresa interdetta (TAR Basilicata n. 114 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List) di cui all’art. 1, comma 52, legge n. 190/2012 può legittimamente fondarsi su un quadro indiziario che dimostri stretti rapporti personali ed economici tra la società richiedente e un altro soggetto imprenditoriale gravato da un inoppugnato provvedimento interdittivo antimafia. La valutazione demandata alla Prefettura risponde a un’ottica di avanzata prevenzione e non richiede la prova piena del condizionamento mafioso, potendo fondarsi sulla regola causale del “più probabile che non”. Il provvedimento di rigetto deve essere esito di un’istruttoria articolata e completa, con puntuale indicazione degli elementi indiziari convergenti.
Il Fatto
Una società a responsabilità limitata impugnava davanti al TAR Basilicata il provvedimento con cui la Prefettura di Potenza aveva respinto la richiesta di iscrizione nella White List, ritenendo sussistente un rischio di contaminazione mafiosa. L’atto impugnato, adottato il 18.07.2025, si fondava su una serie di elementi indiziari riguardanti i rapporti tra la società ricorrente e un’altra impresa, riferibile a uno stretto congiunto del legale rappresentante della prima, già destinataria di un provvedimento interdittivo divenuto inoppugnabile.
La società ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia del diniego, deducendone l’illegittimità per carenza di istruttoria e di motivazione. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, resistendo al ricorso.
La Motivazione del TAR Basilicata
Il Tribunale, in sede di sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso sprovvisto di profili di fondatezza. Il provvedimento impugnato risulta, infatti, adottato all’esito di un’articolata e completa istruttoria, supportata da un quadro indiziario concretamente idoneo a far presumere l’effettivo rischio di infiltrazione mafiosa della società ricorrente.
Il TAR ha valorizzato i numerosi e convergenti elementi indiziari, puntualmente indicati nel provvedimento impugnato, dimostrativi dell’esistenza di stretti rapporti personali ed economici tra la ricorrente e la società riconducibile al congiunto del legale rappresentante. Tale legame assume rilievo decisivo alla luce della natura della misura: la White List è strumento di prevenzione avanzata, che non richiede la prova di un condizionamento già consumato ma la ragionevole previsione del pericolo di contaminazione, secondo la regola del “più probabile che non”.||DSML||
Il Tribunale ha precisato, inoltre, che la società ricorrente non ha contestato il presupposto provvedimento interdittivo gravante sulla ditta del congiunto, ormai divenuto inoppugnabile. Solo un eventuale riesame di tale presupposto da parte della competente Prefettura potrebbe condurre a una diversa valutazione all’esito del giudizio di merito.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase. Ha altresì disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della società ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.