L’ammonimento del Questore ex art. 8 d.l. n. 11/2009 non richiede la piena prova della condotta di stalking (TAR Basilicata n. 529 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento del Questore ex art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito con modificazioni in l. n. 38/2009, costituisce misura di prevenzione e dissuasione rispetto a condotte potenzialmente riconducibili al reato di cui all’art. 612-bis c.p. Per la sua emissione non occorre la piena prova della responsabilità dell’ammonito, ma la sussistenza di elementi indiziari dai quali desumere, con adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato, anomalo, minaccioso o molesto. La valutazione amministrativa è prognostica ed ex ante, diretta ad accertare un mero pericolo. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai casi di insussistenza manifesta dei presupposti, manifesta irragionevolezza e sproporzione. La legittimità del provvedimento va valutata secondo il principio del tempus regit actum, con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ammonimento emesso dal Questore di Potenza ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 11/2009, a seguito dell’istanza presentata da un controinteressato che lamentava condotte moleste e disturbatrici. Il provvedimento traeva fondamento anche dalle dichiarazioni rese da persone informate dei fatti, che avevano riferito di episodi di appostamenti, fotografie e comportamenti minacciosi. Con un unico motivo di ricorso, il deducente lamentava l’assenza di un adeguato quadro indiziario, il difetto di istruttoria e l’insufficiente valutazione dell’attualità e persistenza della condotta, nonché l’acritica adesione alla versione della persona offesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando come l’istituto dell’ammonimento risponda a una finalità preventiva e dissuasiva, preordinata a impedire che atti persecutori possano ripetersi e degenerare in esiti irreparabili. La misura non presuppone l’acquisizione della prova richiesta per una condanna per il reato di stalking, ma la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali desumere un comportamento reiterato e molesto. La logica dimostrativa applicabile è quella a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa il diritto amministrativo della prevenzione.
Quanto alla vicenda concreta, il Tribunale ha ritenuto che la scelta dell’amministrazione non fosse né sproporzionata né irragionevole. La Questura aveva tenuto conto delle dichiarazioni delle persone informate dei fatti, i cui contenuti erano stati richiamati nell’atto impugnato. I testi avevano confermato episodi di appostamenti e fotografie, nonché un episodio in cui l’auto del controinteressato era stata bloccata e lo stesso aveva subito un gesto di disprezzo. La Corte ha valorizzato la prospettiva d’insieme e cronologica delle condotte, da cui emergeva un’intensità crescente delle molestie, idonee a fondare il provvedimento.
Il Collegio ha quindi affermato che sussisteva un quadro istruttorio dal quale si evinceva che i comportamenti fossero, almeno astrattamente, idonei a integrare il reato di cui all’art. 612-bis c.p., consistendo in molestie reiterate o atteggiamenti minacciosi di prevaricazione e indebita ingerenza nella sfera morale del destinatario.
Quanto alla sopravvenuta richiesta di archiviazione del procedimento penale formulata dalla Procura della Repubblica, il Tribunale ha precisato che tale evento non poteva giovare al ricorrente. La legittimità del provvedimento amministrativo va infatti ragguagliata alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, in applicazione del principio del tempus regit actum.
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Nota della Redazione
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