Azione di ottemperanza per sentenza del giudice ordinario: obbligo dell’ente di eseguire e commissario ad acta (TAR Basilicata n. 523 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di inerzia della pubblica amministrazione nell’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, dichiara l’obbligo dell’ente di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, fissando un termine e nominando sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. L’onere di provare l’avvenuto integrale adempimento grava sull’amministrazione. In caso di ritardo, è dovuta una penalità di mora, non iniqua, pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo.
Il Fatto
La parte ricorrente, un avvocato, agiva in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, n. 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza della Corte d’Appello di Potenza, la n. 460/2024, che aveva condannato la Comunità Montana Alto Basento in liquidazione al pagamento di alcune somme. Il titolo esecutivo era stato notificato all’ente in forma esecutiva il 6 dicembre 2024, ma l’amministrazione non aveva adempiuto.
La ricorrente chiedeva, quindi, la fissazione di un termine per l’esecuzione, la penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. L’ente intimato non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha ritenuto ammissibile il ricorso, verificato il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di cui all’art. 87, commi 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. Il Collegio ha accertato l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, nonché l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza azionata.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’inerzia dell’ente ha integrato una palese violazione dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi alla decisione del giudice ordinario. L’amministrazione, su cui gravava l’onere probatorio, non ha dimostrato l’avvenuto integrale adempimento, come richiesto dalle Sezioni Unite n. 12533/2001.
Il giudice ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’ente di eseguire la sentenza, provvedendo al pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o suo delegato, ponendo le relative spese a carico dell’amministrazione.
Il Collegio ha inoltre disposto la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendola non iniqua e determinandola nella misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite, liquidate forfetariamente, sono state poste a carico della soccombente e comprendono, in via omnicomprensiva, anche quelle relative agli atti funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.