Ottemperanza per la carta docenti: obbligo dell’Amministrazione di eseguire il giudicato entro sessanta giorni (TAR Abruzzo n. 84 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio di ottemperanza al giudicato, l’Amministrazione dello Stato non può giustificare la propria inerzia invocando la competenza di un organo centrale del medesimo Ministero intimato, dovendo il responsabile del procedimento adottare il provvedimento finale. Ai sensi dell’art. 114 c.p.a., l’azione di ottemperanza non richiede la previa diffida ad adempiere. Il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 (conv. in legge n. 30/1997), calibrato sull’esecuzione civile, si applica al giudizio di ottemperanza con gli adattamenti necessari, non essendo richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a..
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015, per gli anni scolastici specificati. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione al giudicato, sostenendo, in memoria, la necessità di una previa diffida ad adempiere e l’incompetenza dell’organo periferico intimato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo, richiamando un proprio precedente conforme (sentenza n. 267/2025), ha rilevato la presenza del titolo esecutivo e la mancata ottemperanza al giudicato nel termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. Ha precisato che tale norma, pur calibrata sul processo civile, è applicabile al giudizio di ottemperanza con gli adattamenti necessari, non essendo necessaria l’apposizione della formula esecutiva, come espressamente stabilito dall’art. 115, comma 3, c.p.a..
Il Collegio ha quindi escluso che l’organo intimato potesse giustificare la propria inottemperanza facendo valere la competenza di un altro organo centrale del Ministero, richiamando l’art. 6, comma 1, lettera e), legge n. 241/1990, in base al quale il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente. Ha inoltre disatteso l’eccezione dell’Amministrazione, ribadendo che l’azione di ottemperanza non richiede una previa diffida ad adempiere.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con l’ordine all’Amministrazione di accreditare le somme in conto carta elettronica del docente, con accessori come per legge, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Pescara, che provvederà in sostituzione dell’Amministrazione.
Il Collegio ha infine disposto la condanna alle spese di lite e la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti de L’Aquila per le valutazioni di competenza, vista la serialità del contenzioso.
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Nota della Redazione
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