Crisi di finanza pubblica esclude astreinte in ottemperanza al giudicato (TAR Campania n. 1183 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento della pubblica amministrazione, dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, assegnando un termine e nominando, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a. non è affatto automatica: oltre il limite della manifesta iniquità, la norma richiede l’insussistenza di altre ragioni ostative, apprezzabili dal giudice con ampio potere discrezionale. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono integrare tali ragioni e giustificare, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell’astreinte.
Il Fatto
Il lavoratore ha adito il TAR per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario gli aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, con condanna del Ministero al pagamento di euro 3.000,00 mediante accredito sulla Carta, oltre spese di lite.
Notificata la sentenza all’Amministrazione e formatosi il giudicato, accertato il perdurante inadempimento, il ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento delle somme, la fissazione di un termine, la nomina del Commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato anzitutto i presupposti del ricorso, dichiarandolo ricevibile perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile per l’ampio decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Nel merito il ricorso è fondato: le statuizioni del titolo, correttamente notificate e passate in giudicato, non hanno ricevuto esecuzione. L’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Il Collegio richiama in proposito la propria precedente pronuncia e il principio generale sull’onere della prova dell’adempimento delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001.
Accolta la domanda di esecuzione, il TAR ha assegnato all’Amministrazione il termine di 60 giorni e, per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato Commissario ad acta il Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, fissando un ulteriore termine di 60 giorni per il pagamento.
Residua la domanda di astreinte, che il Collegio rigetta. Il Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 15/2014, ha chiarito che l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, in ragione della specialità della posizione del debitore pubblico. Su questa base il TAR esclude la condanna perché la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata applicazione della sanzione. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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