Rimodulazione Continuità Assistenziale: istruzione probatoria e onere di attualizzazione della situazione (TAR Abruzzo n. 90 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di impugnazione di un provvedimento che ridetermina l’assetto di un servizio pubblico, il giudice, ove le parti non abbiano fornito elementi aggiornati sulla situazione di fatto, esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 63 cod. proc. amm., disponendo l’acquisizione di una relazione dall’amministrazione resistente. Tanto al fine di verificare l’attuale organizzazione del servizio e le iniziative assunte per conformarsi alla misura cautelare, riservando ogni decisione di rito e di merito all’esito dell’istruttoria. L’ordinanza che dispone tale approfondimento non definisce il giudizio e non statuisce sulle questioni di merito.
Il Fatto
Un comune, già sede di un servizio di Continuità Assistenziale, impugnava la deliberazione con cui l’azienda sanitaria locale ne aveva sospeso l’apertura, in via straordinaria e temporanea, per la carenza di medici. La popolazione del comune veniva quindi attribuita alla circoscrizione di un comune limitrofo, con riserva di ripristino della situazione originaria.
Accolta la domanda cautelare dal TAR, l’azienda sanitaria depositava una nota con cui rappresentava di aver riattivato il servizio, seppure limitatamente ai fine settimana. Il comune ricorrente estendeva l’impugnazione a tale nota per illegittimità derivata. In vista dell’udienza pubblica, nessuna delle parti depositava memorie o documenti, chiedendo il passaggio in decisione della causa senza discussione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, rilevata l’assenza di elementi aggiornati circa l’effettiva situazione del servizio, ha ritenuto indispensabile, ai fini del decidere, acquisire notizie sulle iniziative intraprese dall’azienda sanitaria per il ripristino del servizio stesso.
Il Collegio ha valorizzato il dato per cui l’ordinanza cautelare era stata emessa diversi anni prima e che la successiva nota dell’azienda sanitaria descriveva un ripristino solo parziale e limitato al fine settimana. La mancata produzione di documentazione aggiornata da parte dei resistenti, tuttavia, non consentiva di verificare l’effettiva ottemperanza e la situazione attuale.
Ha pertanto ordinato all’azienda sanitaria il deposito di una dettagliata relazione sull’attuale organizzazione del servizio e sulle eventuali ulteriori iniziative assunte. Ha assegnato un termine di sessanta giorni per l’adempimento, disponendo il rinvio della causa alla successiva udienza straordinaria per la prosecuzione.
La decisione mostra la funzione propulsiva dell’istruttoria nel processo amministrativo e la necessità di fondare il giudizio su un quadro fattuale aggiornato e completo, soprattutto quando l’oggetto della controversia abbia carattere perdurante e incida sulla fruizione di servizi essenziali.
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Nota della Redazione
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