Silenzio sull’istanza di progetto individuale per persona con disabilità (TAR Campania n. 1100 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito speciale sul silenzio-inadempimento, l’obbligo dell’amministrazione di provvedere è presupposto necessario, ma non sufficiente, per l’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. e dell’art. 117 cod. proc. amm.. La nota con cui l’amministrazione, pur tardivamente, riscontri l’istanza e indichi il modulo e la documentazione necessari a dare avvio al procedimento fa cessare lo stato di inerzia. Non è allora ravvisabile l’inadempimento che legittima l’accertamento giudiziale e la conseguente condanna a provvedere, né la nomina di un commissario ad acta. Il giudice può omettere l’esame della questione di tardività applicando il principio della ragione più liquida.
Il Fatto
I ricorrenti, uno dei quali anche nella qualità di amministratrice di sostegno del figlio affetto da disabilità con necessità di assistenza continua, chiedevano al Comune la predisposizione del progetto individuale previsto dall’art. 14 legge n. 328/2000. L’istanza è del 25.07.2024 ed è stata sollecitata in due riprese nel novembre 2024 e nel febbraio 2025.
Il Comune riscontrava la richiesta con nota del 19.02.2025, comunicando di non poter procedere alla lavorazione dell’istanza perché il diretto interessato non aveva presentato il modulo di domanda di cui all’allegato A della legge n. 112/2016 e precisando che l’obbligo di redigere il progetto non era esclusivo dell’amministrazione, dovendo essere adempiuto in collaborazione con il caregiver. Ad avviso dei ricorrenti, il Comune avrebbe così ricondotto l’istanza alla diversa disciplina del Dopo di Noi, subordinandone l’avvio a una modulistica non pertinente. Da qui il ricorso per l’accertamento del silenzio e la condanna a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della domanda: il rito speciale sul silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 cod. proc. amm., ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata su un’istanza sulla quale l’amministrazione doveva provvedere. Richiama, sul punto, TAR Lazio, sez. II, n. 11509 del 2017.
Su questa base il Tribunale rileva che la nota del 19.02.2025, sebbene tardiva rispetto all’istanza del luglio 2024, ha fatto cessare lo stato di inerzia del Comune. Essa costituisce un sostanziale invito a presentare la domanda avvalendosi del modulo predisposto e corredato della documentazione necessaria. L’amministrazione, dunque, non è rimasta inerte: ha riscontrato la richiesta e ha indicato l’iter da seguire.
Ne consegue, secondo il Collegio, il difetto del presupposto dell’inadempimento richiesto dall’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. per l’accoglimento della domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere. Il giudice sottolinea che tale obbligo non è contestato, ma ciò non basta: la tutela invocata presuppone l’attuale persistenza dell’inerzia, che nella specie è venuta meno. Viene quindi a mancare il titolo per la condanna a provvedere entro un termine e per la nomina del commissario ad acta.
Il Tribunale omette l’esame dell’eccezione di tardività sollevata dal Comune con memoria del 24.01.2026, in quanto il ricorso sarebbe stato proposto oltre il termine dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm.. Il Collegio applica il principio della ragione più liquida, espressione dell’economia dei mezzi processuali e del rispetto della scarsità della risorsa-giustizia, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 5203 del 2025.
Il ricorso è dunque respinto. Le spese di lite sono compensate, anche in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso tra l’istanza e il riscontro.
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Nota della Redazione
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